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Applicazione Direttiva VAS su regolamenti urbanistici regionali: sentenza della CGE

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La Corte di Giustizia con Sentenza 7 giugno 2018 chiarisce in merito alla Direttiva 2001/42/CE ed in particolare l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Tali articoli, spiega la Corte, devono essere interpretati nel senso che un regolamento urbanistico regionale, come quello di cui al procedimento principale, che contiene determinate prescrizioni per l’esecuzione di progetti urbanistici, rientra nella nozione di «piani e programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, e va, di conseguenza, sottoposto ad una valutazione ambientale.

Il Caso
La Sentenza ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 2 febbraio 2015 sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Il caso verte su una normativa belga approvata il 27 aprile 2009 dal ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial (Ministro vallone dell’Edilizia, dei Trasporti e dello Sviluppo territoriale, Belgio): si trattava di un atto contenente un perimetro di consolidamento urbano («PCU») per il centro di Orp-le-Petit, località del comune di Orp-Jauche (Belgio). Investito di tre ricorsi rivolti contro tale provvedimento, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) lo ha annullato con sentenza del 3 giugno 2010.
In seguito a tale annullamento, è stato riproposto un nuovo progetto per la zona interessata di 40 000 m2 di PCU da una società che proponeva di «riconfigurare» gli antichi fabbricati industriali situati nel centro di Orp-le-Petit intorno a punti vendita per il «fai da te», un negozio di generi alimentari e altre piccole attività commerciali complementari, e di completare tale complesso commerciale con «alloggi collegati» e una nuova rete stradale allacciata a quella esistente e ad un’area di parcheggio.

Dal decreto impugnato risulta che il progetto di PCU era corredato di una valutazione dell’impatto ambientale realizzata sul modello di un’analisi in materia effettuata da uno studio di progettazione e consulenza ambientale.


Il ricorso
I ricorrenti nel procedimento principale, i quali sono persone che vivono in prossimità della zona interessata dal PCU, hanno presentato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) un ricorso diretto all’annullamento del decreto impugnato sostenendo che lo studio sull’impatto ambientale realizzato nel caso di specie non soddisfa i requisiti della direttiva VAS, giacché è incompleto, erroneo e irregolare. Ritengono che un PCU rientri nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, e che quest’ultima non sia stata correttamente recepita nel diritto belga. Secondo i ricorrenti il PCU ha l’unico obiettivo di definire un perimetro e non rientra tra gli strumenti che devono costituire oggetto della valutazione ambientale prevista dalla direttiva VAS.

Il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e, con un’unica decisione, di sottoporre alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) e alla Corte, rispettivamente, la questione se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale violi la Costituzione belga e la questione se il PCU costituisca un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS, precisando, tuttavia, che il deferimento della questione alla Corte è di fatto subordinato all’eventuale conferma, da parte della Corte costituzionale, dell’assenza di violazione della Costituzione belga, avvenuta con sentenza del 16 giugno 2016.


Secondo la Corte di Giustizia
Secondo la Corte di Giustizia l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto che adotta un perimetro di consolidamento urbano, che ha l’unico obiettivo di definire un’area geografica all’interno della quale potrà essere realizzato un progetto urbanistico di riqualificazione e sviluppo delle funzioni urbane che necessiti la creazione, la modifica, la soppressione o il rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici, per la realizzazione del quale sarà consentito derogare a talune disposizioni urbanistiche, rientra, in ragione di tale facoltà di deroga, nella nozione di «piani o programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e richiede una valutazione ambientale.

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Redazione InSic

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