Protocollo caldo 2025: misure per la sicurezza dei lavoratori durante le ondate di calore

Protocollo Caldo 2025: misure per la sicurezza sul lavoro e indicazioni per le richieste di integrazione salariale

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Firmato il 2 luglio, presso il Ministero del Lavoro, il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Il testo sarà recepito con decreto ministeriale e sarà attuato tramite accordi territoriali sottoscritti dalle Parti sociali.

Cos’è il Protocollo Caldo 2025

Il Protocollo quadro promuove una serie di buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi alle emergenze climatiche. L’obiettivo prioritario è quello di “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.

Le nuove regole del Protocollo: dagli ammortizzatori sociali alla prevenzione

I quattro ambiti prioritari di intervento individuati dal Protocollo sono:

  • Informazione/formazione;
  • Sorveglianza sanitaria;
  • Abbigliamento/indumenti/DPI;
  • Riorganizzazione di turni e orari di lavoro.

Obblighi per i datori di lavoro e aggiornamento del DVR alla luce del rischio caldo

I datori di lavoro – fermo restando l’obbligo di adempiere alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, dovranno fare riferimento agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In questo contesto, la valutazione dei rischi aziendali, come previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, deve includere anche i fattori microclimatici (art. 180), aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo quanto stabilito dall’art. 29 del TUSL.

Rischio caldo nei cantieri: le misure di prevenzione

Il Protocollo specifica che nel contesto delle attività ricadenti sotto il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la progettazione, se previsto, deve includere nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) anche la valutazione del rischio microclimatico.

Tra le misure preventive che possono essere previste nel PSC per ridurre i rischi legati al caldo estremo rientrano, ad esempio:

  • la predisposizione di aree di ristoro ombreggiate e ventilate per le pause,
  • la modifica degli orari di inizio delle lavorazioni per evitarle nelle ore più calde.

Parallelamente, anche i datori di lavoro delle ditte in appalto sono tenuti a integrare nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) misure organizzative specifiche, in coerenza con l’articolo 96, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008. Tra queste:

  • l’utilizzo di DPI adeguati alla stagione,
  • la possibilità di pause più frequenti o pause più lunghe,
  • l’anticipo o posticipo delle attività più gravose,
  • la fornitura di acqua fresca e l’accesso a zone ombreggiate.

Tali azioni risultano fondamentali per garantire la salubrità e sicurezza nei cantieri durante le ondate di calore, e devono essere pianificate sin dalle fasi iniziali del lavoro.

Richieste di integrazione salariale per temperature elevate (CIGO – FIS)

INPS, in considerazione dell’incidenza che le elevate temperature hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, ha fornito indicazioni con Messaggio numero 2130 del 03-07-2025 in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Tali indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Sospensione o riduzione attività lavorative disposta con ordinanza della pubblica autorità

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro potranno richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale: “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e indicando, nella relazione tecnica, gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione, senza la necessità di doverla allegare.

Richiesta con causale evento meteo per temperature elevate

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”; la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35°C.

Temperatura registrata e temperatura percepita

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35°C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale ove si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale (es. attività in luoghi non proteggibili dal sole, con utilizzo di materiali o macchinari che producono a loro volta calore, con impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, del tasso di umidità, ecc.).

Per tali ragioni, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Campi di applicazione: lavorazioni al chiuso e in Agricoltura

Le indicazioni fornite nel Documento rilasciato da INPS – in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale – sono applicabili anche alle lavorazioni al chiuso, nei casi in cui le attività in questione:

  • non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro;
  • nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

Le indicazioni del Messaggio INPS numero 2130 del 03-07-2025 si applicano, per quanto compatibili, anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di CISOA (legge 8 agosto 1972, n. 457).

Le parole del Ministro Calderone: “Una risposta importante a lavoratori e imprese”

“Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo“.

Le parole del Ministro Calderone confermano l’urgenza di adottare misure integrate per fronteggiare il rischio climatico nei luoghi di lavoro. In questo contesto, assumono un ruolo centrale anche le ordinanze regionali e le linee guida operative già diffuse, di cui abbiamo parlato in dettaglio nell’articolo:

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