Smart Working

Smart Working: proroga per Fragili al 31 dicembre 2023 – Decreto Proroghe 2023 (DL 132/23 convertito)

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Per i Lavoratori “fragili” ai sensi del DM 4 febbraio 2022 arriva la conferma della proroga fino al 31 dicembre 2023, all’accesso alla modalità di lavoro agile/smart working “semplificato”.

Lo prevede l’art. 8 del Decreto Proroghe 2023 (DL 132/2023), finalmente convertito con Legge 27 novembre 2023, n. 170.
Qui il Testo del DL 132/2023 convertito (con modificazioni)

A quali soggetti si applica? Qual è la normativa dello Smart Working “semplificato e quali documentazioni deve predisporre il datore di lavoro?

Proroga Lavoro Agile al 31 dicembre 2023: cosa dice il Decreto Proroghe 2023 – DL 132/23

Il Decreto PROROGHE 2023 – ( vedi il Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170) prevede la proroga al 31 dicembre 2023 dello Smart Working/Lavoro agile “semplificato” per i lavoratori privati e pubblici cosiddetti “fragili”.

Si intende per “fragili” quelli che rispondono ai requisiti fissati dal DM 4 febbraio 2022 (articolo 28-bis). Si tratta del Decreto che individua le patologie croniche e di particolare gravità.

 Fino  al  30  settembre  2023 31 dicembre 2023,  per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici e privati affetti dalle patologie e  condizioni  individuate
dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo  17,  comma
2, del decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,  il  datore  di
lavoro  assicura  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
modalita' agile anche  attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come
definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna
decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni dei relativi  contratti  collettivi
nazionali di lavoro, ove piu' favorevoli. 

Proroghe Smart working semplificato: chi sono i soggetti beneficiari

Alla luce del nuovo DL 132/2023 e del Decreto lavoro 2023 le proroghe sono le seguenti

Lavoratore – tipologia Proroga al Rif. Normativo
Lavoratori fragili (come indicato dal DM 4 febbraio 2021) 31/12/2023 DL 132/2023 – Decreto Proroghe 2023 (art.8)
Lavoratori super fragili 31/12/2023 Decreto Lavoro 2023 – DL 48/23 conv. con mod. con L. n.85/2023 art. 28-bis che modificava il termine temporale contenuto al comma 306 dell’articolo 1 della legge (di bilancio) 29 dicembre 2022, n. 197.
lavoratori-genitori del settore privato con figli sotto i 14 anni 31/12/2023 Decreto Lavoro 2023 – DL 48/23 conv. con mod. con L. n.85/2023art. 42 comma 3-bis);

Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Ricordiamo che dal 1 ° settembre 2022 (vedi in fondo ) la procedura semplificata di comunicazione dei dati è divenuta ordinaria per comunicare al Ministero i dati contenuti negli accordi individuali di Smart-Working che dovranno essere concordati in azienda fra datore di lavoro e lavoratore in base alla disciplina ordinaria del D.Lgs. n.81/2017.    

Proroga Smart Working: quali sono i lavoratori “fragili”?

Il Decreto 4 febbraio 2022 individua i soggetti fragili in quelli che soffrono di specifiche patologie croniche


  • con scarso compenso clinico;
  • e con particolare connotazione di gravità
  • e che dovranno essere certificate dal medico di famiglia.

L’elenco delle patologie è nel nostro approfondimento a lato

Comunicazione Smart Working semplificato: FAQ e indicazioni per l’attivazione dal 1° settembre 2022
Decreto Semplificazioni 2022

Nel Decreto SEMPLIFICAZIONI FISCALI convertito, (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73) all’art.41-bis si apporta modifica alla disciplina dello smart working del D.Lgs. n.81/2017 (art.23) per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione dei nominativi dei lavoratori in smart working.

A partire dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro dovrà comunicare i dati secondo le modalità attualmente in uso per “lo smart working emergenziale”.

Art. 41-bis del DL 73/2022
  1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalita’ agile, secondo le modalita’ individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalita’ previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

Il Ministero del Lavoro nella sezione FAQ in materia di COVID-19 risponde a tutti gli interrogativi sorti nel tempo in materia di sicurezza sul lavoro e smart-working indicando la procedura di comunicazione ai dipendenti e chiarendo sui termini entro i quali è utilizzabile la procedura (non più) “semplificata” (ma ordinaria) e le indicazioni contenute nella comunicazione stessa.

Per restare aggiornati sulle ultime novità in materia di comunicazioni di Lavoro agile segui il nostro approfondimento!

Smart Working e documentazione INAIL sui rischi per la sicurezza

INAIL mette a disposizione il modello di informativa sulla sicurezza dei lavoratori(art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, ha dedicato al fenomeno dello smart working in fase emergenziale un interessante factsheet disponibile gratuitamente, che riporta anche alcune considerazioni sul modello “ibrido” di prestazione lavorativa sviluppato durante la pandemia da COVID-19 (qui una sintesi).

Lavoro agile semplificato e ordinario: definizione e normativa

In questa sezione vediamo cosa significa Smart Working semplificato, a quale normativa risponde e lo stato delle proroghe nel 2023.

  1. Cosa si intende per lavoro agile/smart working semplificato?

    Il lavoro agile o smart working “semplificato”, adottato in via emergenziale durante la pandemia è regolamentato dal DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio art.90 commi 1-4) nel settore pubblico e privato.
    Approfondisci qui le differenze fra Smart Working “semplificato” e “ordinario”);
    Approfondisci qui la nozione di Smart Working ed i suoi vantaggi per aziende e lavoratori

    Il Lavoro agile “Semplificato” : vedi sotto

  2. Quando è stato prorogato lo smart working?

    La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working/Lavoro agile continua ad oggetto di numerose proroghe che hanno rimandato la reintroduzione della normativa ordinaria regolata dal D.Lgs. n.81/2017.
    Con DL 132/2023 il Governo ha rimandato al 31 dicembre 2023 la proroga per il lavoro agile semplificato per i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori super fragili e quelli con figli under 14.

Decreto Rilancio 2020
Lavoro agile/Smart Working emergenziale: la normativa di riferimento

Il D.L. 34/2020 regola all’Articolo 90 lo smart working emergenziale:

  • diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 – comma 1;
  • strumentazione informatica per svolgere le prestazione – comma 2;
  • comunicazione telematica semplificata di smart working al Ministero Lavoro – comma 3;
  • svolgimento della modalità agile da datori di lavoro pubblici e privati in assenza di accordi individuali e con documentazione INAIL – comma 4.
Art. 90 
 
                            Lavoro agile  
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile
anche  in  assenza  degli  accordi  individuali, fermo  restando   il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a
23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81, e  a  condizione  che  tale
modalita'   sia   compatibile   con    le    caratteristiche    della
prestazione. Fino  alla   cessazione   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19,  il  medesimo  diritto  allo  svolgimento
delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla
base delle valutazioni dei medici  competenti,  anche  ai  lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio da  virus  SARS-CoV-2,  in
ragione  dell'eta'  o  della  condizione  di  rischio  derivante   da
immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o   dallo
svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilita'  che
possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosita'
accertata  dal  medico  competente,  nell'ambito  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto,  a  condizione
che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della
prestazione lavorativa. (6) ((62)) 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. ((62)) 
  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. (6) (10) (22) (29) (53) ((62)) 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'
essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di
lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali
ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro
(INAIL). (6) (10) (22) (29) (53) ((62)) 

Smart Working – tutte le proroghe del 2023

  • Il DECRETO LAVORO 2023 – convertito in Legge, (qui il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85) prevedeva la proroga
    • per i lavoratori fragili del settore privato e pubblico fino al 30 settembre (vedi art. 28 bis);
    • per i lavoratori-genitori del settore privato con figli sotto i 14 anni al 31 dicembre 2023 (art.42)
    • per i lavoratori “superfragili” dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da determinate situazioni, accertata dal medico competente.
  • Nel DL Aiuti-bis convertito (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142) è contenuta la proroga al 31 dicembre 2022 per il lavoro agile “semplificato” per:
    • Art. 23 – bis – i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14;
    • Art. 25 – bis -i lavoratori del settore privato.
  • L’art. 25 bis del DL Riaperture (DL 24/2022 del 24 marzo 2022) modifica l’art. 10 comma 2 bis, e sposta al 31 dicembre 2022 il termine, inizialmente previsto per il 31 agosto 2022, dello smart working semplificato per tutti i lavoratori privati.


Smart Working/Lavoro agile: libri, corsi e approfondimenti

InSic suggerisce fra i libri di salute e sicurezza sul lavoro di EPC Editore, il seguente volume:

SMART WORKING<br>Salute e sicurezza dei lavoratori, EPC Editore, ottobre 2022, Chirico Francesco, Sacco Angelo

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Salute e sicurezza dei lavoratori

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Edizione: ottobre 2022
Pagine: 176
Formato: 150×210 mm

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Smart working – E learning

Nel corso vengono analizzati i principi fondamentali e le caratteristiche dello Smart Working e il suo inserirsi all’interno di un più ampio processo di trasformazione del mondo del lavoro. Si descrive la normativa che lo regola e i diversi temi relativi alla sicurezza propri di questa nuova modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.

Lavoro agile/Smart Working ultime notizie e approfondimenti su InSic

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Lo Smart Working/lavoro agile e i suoi modelli “ibridi” sono tornati spesso nelle riflesisoni di alcuni commentatori di Insic: si vedano

Smart working semplificato:
le proroghe nel 2022 e 2021
superate con Legge di Bilancio 2023

L’ultima proroga delle regole emergenziali di Smart Working/lavoro agile previste dal DL Rilancio 2020 sono arrivate con il DL Aiuti -bis (al 31 dicembre 2022 poi prorogato a Marzo 2023 per i soli Fragili- vedi sopra) e poi con il DL Riaperture che aveva fissato al 31 agosto 2022 il termine ultimo per lo smart working facilitato per tutti i dipendenti del settore privato, anticipando invece al 30 giugno 2022 e al 31 luglio 2022 la fine dello smart working per fragili e genitori dipendenti privati con figli di età inferiore a 14.

Smart Working: le proroghe del DL Riaperture

Con la LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del DL Riaperture (DL 24/2022 del 24 marzo 2022) la proroga dello smart working emergenziale presenta termini differenziati in base alle diverse categorie di lavoratori, come riporta anche il Ministero del lavoro in un’informativa definitiva.

  • fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) potranno svolgere la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto
    [si veda l’art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022];
  • fino al 31 luglio 2022 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
    [si veda l’Art. 10 del DL Riaperture che proroga le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020];
  • fino al 31 luglio 2022 lo stesso diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio sulla base delle valutazioni dei medici competenti, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa
    [si veda art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. Riaperture n. 24/2022];
  • fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato (di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020.
    [si veda l’art. 10, comma 2 bis, D.L. Riaperture n. 24/2022].

Proroghe 2021 per lo Smart Working/Lavoro agile semplificato

Nel 2021 sono stati diversi i provvedimenti che hanno fatto slittare i termini dello Smart Working semplificato in fase emergenziale nel settore privato e pubblico

Proroga 2021 Lavoro Agile: rinvio al 31 dicembre 2021

Il Decreto RIAPERTURE D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto la proroga delle disposizioni del DL Rilancio in materia di smart working fino al 31 dicembre 2021.

Proroga 2021 Lavoro Agile: rinvio oltre il 30 aprile 2021

Il Decreto Milleproroghe 2021, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la proroga delle disposizioni del DL Rilancio in materia di smart working fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Proroga 2021 Lavoro Agile: rinvio oltre il 31 marzo 2022

Il Decreto FESTIVITA’, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l’art. 16, comma 1)la proroga delle disposizioni del DL Rilancio in materia di smart working fino al 31 marzo 2022.

Proroga 2021 Lavoro Agile: rinvio al 31 gennaio 2021

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125,convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020,
n. 159, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la proroga dello Smart Working (i termini di cui ai commi 3 e 4 del DL Rilancio) fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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