PMI piccole e medie imprese

DdL PMI 2025: le novità su sicurezza sul lavoro, formazione e lavoro agile

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Il disegno di legge annuale sulle PMI – approvato in via preliminare lo scorso 14 gennaio 2025 – è approdato in Senato nel suo percorso verso l’approvazione definitiva. Il provvedimento, tra le varie disposizioni per le piccole e medie imprese, prevede anche rilevanti modifiche al D.lgs. 81/08 in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione, formazione e lavoro agile.

Cosa dice il DDL PMI 2025: le novità in arrivo

Il DDL PMI 2025 è entrato ufficialmente nel vivo dell’iter parlamentare. Questo disegno di legge introduce importanti aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro agile, con impatti diretti per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio 2025, di cui abbiamo parlato in questo articolo, ora il quadro si arricchisce di nuovi dettagli.

Analizziamo le principali novità del DdL PMI 2025, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute negli artt. 8 e 9 del documento al vaglio del Senato.

Modelli semplificati di Organizzazione e Gestione per le PMI

L’articolo 8 del Ddl PMI Norme in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento ai modelli di organizzazione e di gestione e alla formazione – introduce una serie di novità che impattano direttamente sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 1 dell’art. 8, alla lettera a) aggiungendo il comma 5-ter all’articolo 30, dispone che, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL:

  • elabori, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali;
  • supporti le stesse imprese nell’attuazione di tali modelli.

La novità prevede, quindi, una semplificazione aggiuntiva rispetto alle disposizioni in vigore, che definiscono, per le PMI, procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei suddetti modelli di organizzazione e di gestione.

Formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG

Il comma 1 dell’art. 8, alla lettera b), numero 1, aggiungendo la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Formazione sul campo: il RSPP potrà intervenire direttamente in azienda

Il comma 1 dell’art. 8, alla lettera b), numero 2,aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 37, dispone che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Lavoratore sospeso che rifiuti un corso sulla sicurezza: decade anche il sostegno al reddito

Il comma 2 dell’art. 8, integrando l’articolo 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012, estende la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno del reddito per il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario appunto di detta prestazione in costanza di rapporto di lavoro, qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Novità per il lavoro agile: informativa e sanzioni

Anche l’articolo 9 del Ddl PMI Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agileintroduce una serie di rilevanti novità:

  • Il comma 1, lettera a), dell’art. 9, inserendo il comma 7-bis nell’articolo 3 del D.lgs. 81/2008, dispone che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
  • Il comma 1, lettera b), del medesimo art. 9, integrando l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.lgs. 81/2008, estende la sanzione prevista (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro) alla violazione dell’obbligo informativo introdotto con il suddetto comma 7-bis.

Fonti e riferimenti

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Redazione InSic

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