Manutenzione Antincendio

Gare: servizio di Sorveglianza antincendio, quale CCNL applicare?

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L’Ispettorato Nazionale del lavoro risponde ad una istanza inoltrata dall’ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio sulla corretta individuazione dei CCNL più rappresentativi applicabili dalle aziende che operano nel campo della sorveglianza antincendio, in particolare anche nel settore portuale.

L’argomentazione dell’Ispettorato nella Nota n.687/2023 del 19 aprile scorso richiama anche il nuovo Codice dei contratti pubblici ed il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 6 giugno 2022 sul costo medio orario del lavoro e risulta una conferma dell’orientamento da seguire per gli operatori economici in fase di indicazione del contratto collettivo nell’offerta di gara.

Sorveglianza antincendio: quale CCNL applicare? – interpello all’INL

Il quesito presentato da ANISA richiede all’Ispettorato Nazionale del lavoro INL, di confermare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente:

  • il CCNL “Sorveglianza Antincendio”
  • e Guardie ai Fuochi”, per l’ambito portuale.

CCNL per attività di sorveglianza antincendio: cosa dice il Codice dei Contratti Pubblici?

L’Ispettorato richiama anzitutto il nuovo “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. n. 36/2023 che conferma come: “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il  contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente” (comma 1);

L’Ispettorato però, analizza anche gli altri commi dell’articolo in base ai quali gli operatori economici possono “indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3), mentre le stazioni appaltanti devono assicurare tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto (comma 5).

Contratti pubblici: CCNL e garanzie da assicurare in fase di offerta

Quindi, secondo l’Ispettorato, è ”imprescindibile” che le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

In caso alternativo si richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110.

Sorveglianza antincendio: quale CCNL applicare?

Pertanto, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo dovrà:

  • informare la stazione appaltante
  • provvedere ai necessari recuperi contributivi e retributivi

Ciò vale anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.

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