Impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione: nuova Regola Tecnica

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Con Decreto 23 ottobre 2018 è stata approvata dal Ministero dell’Interno, la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, in allegato al Decreto stesso. Vediamo a quali impianti si applica, e i divieti previsti per l’ubicazione degli impianti.

Campo di applicazione della Regola tecnica
Il decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Si applica agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fissata a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 5 novembre 2018).
Nel caso in cui ricorrono le condizioni di deroga di prevenzione incendi previste dall’art. 7, comma 1, del DPR 1° agosto 2011, n. 151 (ovvero le attività presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti), è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili.
Le procedure per la deroga, previste dall’art. 7 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della nuova regola tecnica.
Ubicazione degli impianti e divieti espressi
All’art.5 il DM 23/10/2018 parla di ubicazione degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione indicando dove non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro abitato
b) nelle zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m³ per m²;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico

Eccezioni
Il divieto per le zone di cui alla lettera b, specifica però il decreto, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l’uso dei carri bombolai, neanche per l’alimentazione di emergenza.
Quanto alle zone di cui alla lettera c) tale divieto di ubicazione non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm³/h né l’uso dei carri bombolai, neanche per l’alimentazione di emergenza.
L’attestazione per la quale l’impianto installato non ricada nelle aree vietate viene fornito dal competente ufficio dell’amministrazione comunale. Il decreto specifica che in caso di mutamento dei requisiti urbanistici vengono meno anche i requisiti e i presupposti per l’esercizio dell’attività ai fini antincendio.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 23 ottobre 2018 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (18A07049)
(GU n.257 del 5-11-2018)


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Redazione InSic

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