La parola all’Esperto, Sandro Marinelli, Dirigente A.R. dei Vigili del Fuoco. !
Tutti i quesiti in materia di sicurezza, ambiente e antincendio sono disponibili sulla nostra Banca dati Sicuromnia, di cui è possibile richiedere una settimana di accesso gratuito
Il Quesito per la rivista Antincendio
Trattasi di un’attività industriale (conserviera) adibita alla lavorazione e trasformazione del pomodoro, legumi e frutta fresca, i cui prodotti vengono conservati in scatole di banda stagnata, vetro, bottiglie di plastica e in pacchetti di cartone poliaccoppiato. I prodotti finiti o sono idratati e inscatolati con un liquido (pomodoro e legumi) o sono in forma liquida (succhi di frutta). I contenitori formano dei blocchi (a volte in confezioni di cartone) che vengono fasciati con un film sottile di polietilene e poggiati su pedane di legno accatastate le une sulle altre (H media = 5,0 m). Lo stoccaggio dei prodotti avviene in depositi separati dalla produzione, nei quali si effettua solo il carico e scarico, con un numero limitato di addetti.Nell’elaborare il calcolo del carico di incendio, oltre a non considerare il contributo degli alimenti a base di acqua, è corretto assegnare al fattore dq2 la classe di rischio I ovvero rischio basso?
Seguendo le indicazioni della l.c. prot. 414/4122 sott. 55 del 28/03/2008, il ragionamento dovrebbe valere allo stesso modo, con le dovute protezioni antincendio, anche se la dimensione del deposito è elevata (maggiore di 10.000 mq), è corretto?
L’allegato IX del D.M. 10/03/1998 assegna a compartimenti di superficie superiore a 20.000 mq la classe di rischio alto. Nel caso la dimensione del deposito in oggetto, sia superiore a tale soglia, è corretto assegnare il livello di rischio alto (o medio) al compartimento pur impostando dq2 pari al livello I (basso)?
Secondo l’Esperto della rivista AntincendioIl ragionamento fatto dal lettore è sostanzialmente corretto, anche alla luce del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) che consente al professionista antincendio di scegliere, sotto la sua responsabilità, soluzioni che siano conformi e/o compatibili con i criteri introdotti dal predetto D.M.
Per i quesiti 1 e 2 le soluzioni proposte sono corrette. Per il quesito 3, va tenuto conto che la classificazione introdotta all’allegato IX ed all’allegato X era finalizzata prevalentemente alla formazione degli addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze, con i relativi “contenuti minimi dei corsi di formazione”, fermo restando che il D.M. 3 agosto 2015 ha introdotto nuovi criteri e nuovi metodi per le strategie antincendio, fermi restando gli obiettivi da raggiungere in relazione al rischio “vita”, al rischio “beni” ed al rischio “ambiente”.
In tal senso le valutazioni del lettore sembrano condivisibili e coerenti con quanto sopra indicato.Scopri la Rivista Antincendio
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