Il ruolo del responsabile del procedimento nella sicurezza dei cantieri edili

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Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro l’articolo di Mattia Tornaghi (Cultore di Diritto della Sicurezza del Lavoro) propone un excursus sulla figura del responsabile del procedimento in relazione all’ipotesi di affidamento di lavori edili mediante appalto o ad altri contratti pubblici. Il contributo analizza anche il rapporto con le altre figure professionali che collaborano all’interno del cantiere e il suo ruolo in materia di sicurezza.
Estrapoliamo dall’articolo un passaggio relativo al rapporto fra il committente e il responsabile dei lavori.

Il committente e il responsabile dei lavori

Il committente, in quanto soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, è il primo a doversi interessare della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori presenti nel cantiere .
Tra i principali obblighi di sicurezza del committente, elencati nell’art. 90 d.lgs. n. 81/2008, vi è quello di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 nelle fasi di progettazione dell’opera, di designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, nonché di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Oltre al committente, considerato dalla giurisprudenza «il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri» , riveste una funzione essenziale in materia prevenzionale il responsabile dei lavori. Si tratta di «un supporto operativo necessario della linea produttiva della committenza» , idoneo a sopperire alla mancanza di specifiche competenze tecniche in capo al committente.
Il responsabile dei lavori, definito dall’art. 89, lett. c), d.lgs. n. 81/2008 come il «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto», è una sorta di alter ego del committente, titolare di una posizione di garanzia «autonoma e sostitutiva» rispetto a quella del committente.
A mente della costante giurisprudenza di legittimità, «il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza […], atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo» .

Con riferimento alle conseguenze della nomina del responsabile dei lavori, l’originario art. 93, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 poneva limiti stringenti alla facoltà del committente di trasferire ad altri le proprie funzioni in materia di sicurezza, giacché non risultava esonerato «dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99». In seguito alla riforma attuata con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la disposizione in esame assume una diversa finalità, quella di circoscrivere la responsabilità del committente nel caso in cui si avvalga della collaborazione di un soggetto dotato dei necessari requisiti professionali, e stabilisce che il committente sia esonerato «dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori». Ciò significa che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito al responsabile dei lavori e che per assumere rilevanza giuridica tale incarico deve presentare una chiara evidenza formale, idonea a determinare le rispettive sfere di competenza e ad attribuire effettivi poteri decisionali e di spesa. Il decreto correttivo ha eliminato la necessaria permanenza in capo al committente di un onere di verifica sull’attività del responsabile dei lavori, favorendo il «passaggio di responsabilità» tra le due figure .

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Redazione InSic

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