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Il sistema di Vigilanza e Controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

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Le forze istituzionali chiamate a garantire il rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono in primo luogo le ASL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come noto, prima della pubblicazione del d.l. n. 146 del 2021, l’esercizio della funzione di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro era assegnato in via generale alle ASL e in via speciale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Le novità in materia di vigilanza per la sicurezza sul lavoro

Su questa disciplina è intervenuto di recente l’art. 13 del d.l. n. 146 del 2021 (convertito con legge n. 215/21), innovando l’art. 13 del d.lgs. 81/08 il quale prevede che: “1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano […]”.

Così, oggi, le Asl e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro godono entrambe di competenze generali in materia di vigilanza.

Il Coordinamento degli Organi di Vigilanza

L’art. 13 del d.l. n. 146/21, come convertito con legge n. 215/21, dispone la modifica dell’art. 7 del d.lgs. n. 81/08, prevendendo l’aggiunta di un comma “1-bis” ai sensi del quale “Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”. La novella si raccorda con il primo comma dell’articolo 7 il quale, regolando il funzionamento dei Comitati regionali di controllo, prevede a tutt’oggi che: “1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008”.

I Comitati regionali di Coordinamento

Al riguardo, va ricordato che da sempre il tema delle competenze per quanto concerne la vigilanza, rispetto all’applicazione presso le aziende, della salute e sicurezza sul lavoro è discusso e delicato, tanto che lo stesso “testo unico” prevede al suo interno organismi pubblici specificamente dedicati a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti competenti in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare, l’articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008 regolamenta composizione e funzionamento dei comitati regionali di coordinamento, strutture istituite a livello regionale per l’attuazione e disseminazione a livello territoriale degli indirizzi di prevenzione e protezione individuati nelle sedi “centrali” di riferimento, vale a dire nel Comitato di definizione delle politiche nazionali di prevenzione (articolo 5 del d.lgs. n. 81/2008) e nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del “testo unico”), rispettivamente costituiti presso il Ministero della salute e il Ministero del lavoro.

Il Provvedimento di Sospensione

Per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”.

Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Le sanzioni per il datore di lavoro

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché con l’arresto da tre a sei mesi – o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro – nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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