Regolamento CLP: arrivano le modifiche per l’adeguamento al GHS

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Con Regolamento 2019/521 del 27 marzo scorso (in GUUE L 86 del 28 marzo 2019) la Commissione apporta modifica al regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
In particolare, si tiene conto delle modifiche intervenute a seguito dell’attuazione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) delle Nazioni Unite la cui sesta e settima edizione tiene conto delle modifiche adottate dai tecnici ONU anche in materia di trasporto di merci pericolose.

Le modifiche del Regolamento 2019/521 al regolamento CLP

L’adeguamento ha riguardato alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS.
Con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all’interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche rientra anche l’adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.

Entrata in vigore del Regolamento 2019/521

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 28 marzo 2019) e si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020, ma le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento 2019/521.
I fornitori potranno applicare le nuove disposizioni su base volontaria prima della data di applicazione del regolamento 2019/521.

Riferimenti normativi:

REGOLAMENTO (UE) 2019/521 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2019
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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Redazione InSic

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