L’importanza della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori

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Il D.Lgs. 81/08, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabiliscono obblighi, tempi e contenuti della formazione dei lavoratori al fine di consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all’occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro. Esaminiamo il percorso formativo dei lavoratori, quando è possibile ricorrere all’e-learning, quando è previsto l’aggiornamento.

Chi ha l’obbligo di formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza?

Riguardo alla formazione, l’art. 18 D.Lgs. 81/2008 identifica nel datore di lavoro e nel dirigente, che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, i soggetti obbligati ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Si ricorda che il medico competente deve collaborare anche all’attività di formazione.

Perché vanno formati i lavoratori in materia di salute e sicurezza?

Scopo primario dell’erogazione della formazione ai lavoratori, è consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all’occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro.

Quando vanno formati i lavoratori in materia di salute e sicurezza?

L’art. 37, comma 4 del Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) dispone che la formazione dei lavoratori deve avvenire in ogni caso:
• all’atto dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzo nei casi di somministrazione di lavoro;
• in occasione di trasferimenti o di cambiamenti di mansioni;
• all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e di preparati pericolosi;
• durante l’orario di lavoro e senza costituire un costo per il lavoratore.•

Cosa prevede l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011?

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono stati stabiliti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Il punto 4 dell’Accordo stabilisce che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo, in due moduli distinti.
Il primo di formazione generale della durata non inferiore a quattro ore, inerente i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e il secondo di formazione specifica della durata minima variabile secondo il rischio caratterizzante il settore di attività lavorativa. La durata del modulo specifico, potrà pertanto corrispondere a quattro, otto, dodici ore, corrispondentemente alle classi di rischio basso, medio o alto. Il totale delle ore di formazione erogate nell’intero percorso formativo ammonterà quindi ad almeno 8, 12 o 16 ore, secondo la classificazione dell’azienda nella macrocategoria di rischio nella Tab. 2.1, Allegato 2, Accordo Conferenza Stato regioni del 21 dicembre 2011.

Qual è il percorso formativo dei lavoratori?

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti:

Formazione Generale dei lavoratori

La durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore per tutti i settori e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro trattando i seguenti argomenti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. Può essere realizzata anche in e-learning

Formazione Specifica dei lavoratori

Durata diversa in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda:

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso; può essere realizzata anche in e-learning
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.

Quando è possibile ricorrere alla formazione e-learning?

A prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori di aziende che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
In particolare, nelle aziende inserite a rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato II dell’Accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori. Tale indicazione vale anche per la formazione dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell’azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

Quando è previsto l’aggiornamento alla formazione dei lavoratori?

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Può essere realizzato anche in e-learning.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

  • approfondimenti giuridico-normativi;
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Formazione generale dei Lavoratori – Corso e-learning

In materia di formazione generale sulla salute e sicurezza dei lavoratori, suggeriamo fra i corsi di salute e sicurezza di istituto Informa, i seguenti corsi E-learning pensati per i lavoratori

Lavoratori_gruppo

La formazione generale dei lavoratori

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati definiti con l’Accordo Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016.

Il corso è disponibile anche in lingua inglese.

Responsabilità sociale e ambientale

La formazione specifica dei lavoratori – Rischio basso

Settore uffici e servizi
Il corso e-learning ha una durata di 4 h, il contenuto didattico è diviso in moduli realizzati con un alto livello multimediale, corredati di immagini, animazioni esplicative/dimostrative, audio playback.

Aggiornamento lavoratori
Aggiornamento quinquennale
Ogni modulo didattico è articolato in lezioni. Sono presenti, inoltre, prove di valutazione “in itinere” ed un test finale alla fine di ogni modulo.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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