Il D.lgs. 81/08 all’art. 37 disciplina la formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Formazione per i Lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Il D.lgs. 81/08 all’art. 37 disciplina la formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei percorsi formativi sono definiti nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Vediamo qual è il percorso formativo previsto per i lavoratori, quando è possibile ricorrere all’e-learning, quando è previsto l’aggiornamento.

Formazione lavoratori: durata e contenuti minimi secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025

Il percorso formativo previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si articola in due moduli distinti, coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Formazione Generale lavoratori

La formazione generale dei lavoratori deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

  • Durata minima: 4 ore
  • Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning.
  • Valutazione di apprendimento: Colloquio o test.
  • Assenze consentite: 10% delle ore di formazione.
  • Validità credito formativo: La formazione generale costituisce credito formativo permanente.

Formazione Specifica lavoratori

La formazione specifica per i lavoratori deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, deve focalizzarsi sui rischi specifici dell’attività, nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni.

  • Durata minima: 4, 8 o 12 ore (classi di rischio basso, medio, alto).
  • Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning (solo rischio basso).
  • Valutazione di apprendimento: Colloquio o test.
  • Assenze consentite: 10% delle ore di formazione.
  • Validità credito formativo: 5 anni.

Formazione specifica dei lavoratori in e-learning

La formazione in modalità e-learning è ammessa per i lavoratori appartenenti a settori classificati a rischio basso.

Per i settori a rischio medio o alto, l’e-learning è consentito solo se previsto all’interno di specifici progetti formativi approvati o individuati dalle Regioni o dalle Province autonome.

Aggiornamento della formazione per i lavoratori

In merito alla formazione in materia di sicurezza per i lavoratori, è richiesto un aggiornamento ogni 5 anni, con decorrenza dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

La durata minima del percorso formativo è di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Il corso di aggiornamento può essere realizzato, per tutti, anche in modalità e-learning.

  • Durata minima: 6 ore
  • Modalità di erogazione: Presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning.
  • Valutazione di apprendimento: Colloquio o test.
  • Assenze consentite: 10% delle ore di formazione.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare “significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti” che potranno riguardare, tra l’altro:

  • Modifiche normative;
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Chi ha l’obbligo di formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza?

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto anche delle eventuali difficoltà linguistiche.

La formazione deve coprire, in particolare, i concetti fondamentali di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri delle diverse figure presenti in azienda, nonché il ruolo degli organi preposti alla vigilanza, al controllo e all’assistenza. Inoltre, deve includere informazioni specifiche sui rischi legati alle mansioni svolte, sui possibili danni associati e sulle procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto produttivo in cui opera l’azienda.

Quando devono essere formati i lavoratori?

Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione e, ove richiesto, l’addestramento specifico dei lavoratori, devono essere erogati in precise circostanze:

  • all’inizio del rapporto di lavoro o dell’utilizzo in caso di lavoro somministrato;
  • in occasione di un cambio di mansioni o del trasferimento del lavoratore;
  • in caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose in azienda;
  • durante l’orario di lavoro e senza costituire un costo per il lavoratore.

La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente, in particolare quando si verificano modifiche nei rischi lavorativi o emergono nuovi rischi, al fine di garantire un aggiornamento continuo e coerente con l’evoluzione delle condizioni di lavoro.

L’addestramento dei lavoratori

L’addestramento, come indicato al comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, deve essere svolto direttamente sul luogo di lavoro da personale esperto. Esso consiste sia in prove pratiche per l’utilizzo sicuro e corretto di macchinari, impianti, dispositivi (compresi quelli di protezione individuale), sia in esercitazioni applicate relative alle procedure operative di sicurezza. Tutti gli interventi di addestramento devono essere documentati e registrati, anche in formato digitale, su un apposito registro.

Perché vanno formati i lavoratori in materia di salute e sicurezza?

Scopo primario dell’erogazione della formazione ai lavoratori è consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all’occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro.

  1. Cosa rischia il Datore di lavoro se non adempie all’obbligo di erogare la formazione ai lavoratori?

    All’art. 55, il D.lgs. 81/08 stabilisce che: “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’articolo… 37, commi 1, 7, 7-ter … In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.

Strumenti e risorse per la formazione dei lavoratori

L’Istituto Informa propone Corsi di formazione generale e specifica e Corsi di Aggiornamento per i lavoratori, scopri di più:

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