Interramento tubazioni gas: le risposte alle domande frequenti

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Il quesito presentato rivista Antincendio, riguarda l’interramento delle tubazioni gas nell’attraversamento di androni per alimentare generatori di calore con riferimento alle norme UNI

Il Quesito

Ho rilevato la situazione normativa esistente in merito all’oggetto che a mio parere sembra in contrasto.
Il D.M. 12/04/1996 prevede (p.to 5.4.1 b) che nell’attraversamento di androni permanentemente aerati la tubazione del gas, se interrata debba essere metallica (p.to 5.2.3) e contenuta in guaina di acciaio. La condizione vale per singole alimentazioni con potenza superiore a 35 kW, ne consegue per portate di gas metano superiori a circa 3,7 Nmc/h.
La Norma UNI 7129-1/2008, consente (p.to 4.3.1.3) l’utilizzo di tubi in polietilene interrati per l’attraversamento di androni; l’interramento deve avvenire come previsto al successivo punto 4.5.1.3.2 dal quale si vince che non serve inguainare la tubazione. Le stesse modalità di interramento sono previste anche dal punto 4.6.2.3 (più tubazioni di gas nello stesso scavo).
Si deduce che se devo alimentare un generatore di calore da 40 kW (portata di gas metano 4,22 Nmc/h) devo seguire le modalità previste dal D.M.; mentre se devo alimentare un generatore di calore da 30 kW più un gruppo di fornelli a gas da 10 kW (stessa portata complessiva di gas) posso utilizzare le modalità previste dalla UNI.
Non solo, ma se devo alimentare 10 unità domestiche da 30 +10 kW posso utilizzare la UNI e crearmi la bellezza di un flusso di gas di 42,2 Nmc/h di metano in tubi interrati in polietilene non controtubati; condizione improponibile per alimentare una centrale termica anche di potenza inferiore.
La serie di Norme UNI 7129 sono state recepite con decreto 13 agosto 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto sono da considerare norma di legge al pari del D.M. 12/04/1996. A mio modesto parere abbiamo quindi due norme di legge relative alla sicurezza dei cittadini in contrasto tra loro, ma trattandosi di norme relative all’uso corretto di un combustibile portato all’interno delle abitazioni, sarebbe opportuna una coerenza sulle modalità realizzative.

Secondo l’Esperto

Il D.M. 12/04/96 è un Decreto emanato dal Ministero dell’Interno che si basa sulle tecnologie consolidate dell’epoca e, ovviamente, andrebbe “rivisitato” tenendo conto dell’evoluzione tecnologica dei materiali, anche nel campo della sicurezza, che si è consolidata in questi ultimi anni e che ha trovato riconoscimento in normative più recenti, come nel caso del gas al quale si riferisce il lettore, per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il D.M. 13/08/2009 recependo alcune normative UNI che, ad esempio, introducono l’utilizzo di nuovi materiali quali il polietilene. È evidente che con l’uscita di un nuovo Decreto, andrebbero abrogate tutte quelle norme precedenti, anche tecniche, in contrasto con quello che si va a pubblicare.
Ma questo in Italia non sempre avviene per un difetto storico di stratificazione di provvedimenti legislativi che non sempre abrogano tutto ciò che è stato emanato in precedenza, anche se parzialmente.
Il buon senso vuole che, in caso di contrasto tra due Decreti, si possa certamente applicare il Decreto più recente in quanto tiene conto dell’evoluzione tecnologica e normativa anche in campo europeo. Andrebbe comunque segnalata la discordanza ai due Ministeri interessati (in questo caso Interno e Sviluppo economico) affinché armonizzino le parti in contrasto dei due Decreti.

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Redazione InSic

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