L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5944/2025 dell’8 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti e istruzioni per la gestione dei procedimenti di interdizione dal lavoro ante e post partum. Le disposizioni, basate sul D.lgs. 151/2001, puntano a garantire l’effettiva tutela della salute delle lavoratrici gestanti e madri, in presenza di mansioni a rischio o ambienti di lavoro pregiudizievoli.
Nell'articolo
Cos’è l’interdizione dal lavoro ante o post partum
L’interdizione è un provvedimento che consente alla lavoratrice madre di astenersi dal lavoro:
- prima del parto, se vi sono rischi per la salute della donna o del bambino, derivanti dall’attività lavorativa e non è possibile assegnare la lavoratrice ad altra mansione compatibile;
- dopo il parto, per prolungare la tutela fino a sette mesi dalla nascita, in determinati casi.
Può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro e viene disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente.
Quando scatta l’interdizione: i criteri valutativi
L’interdizione è dunque prevista se le condizioni di lavoro o ambientali sono rischiose per madre o bambino e nei casi in cui non è possibile un cambio mansione compatibile con la gravidanza.
Fattori di rischio da valutare
Rientrano tra i fattori di rischio cui è posta particolare attenzione: sollevamento pesi, esposizione ad agenti chimici o biologici, posture affaticanti, rumori, lavoro notturno, vibrazioni, stazione eretta prolungata, come indicato negli allegati A, B e C del D.lgs. 151/2001.
Spostamento ad altra mansione: chiarito il criterio
Il datore di lavoro ha il potere esclusivo di valutare l’effettiva possibilità di assegnare la lavoratrice ad altra mansione (cfr. nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 7553 del 2013). Tuttavia, il cambio deve essere concreto, utile e non penalizzante, altrimenti è da ritenersi inapplicabile, con conseguente richiesta di interdizione.
La procedura: documenti e tempistiche
La richiesta di interdizione può essere inoltrata su richiesta del datore di lavoro o della lavoratrice, attraverso la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, congiuntamente a:
- copia del documento di identità del richiedente;
- copia del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata);
- indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal datore di lavoro, dovrà contenere anche “la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda”.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice, anche inviando stralcio del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Da quando la lavoratrice può astenersi dal lavoro?
Il provvedimento di interdizione – da emanarsi entro 7 giorni “dalla ricezione della documentazione completa” – costituisce il presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro.
L’Ispettorato precisa inoltre che: “il termine di sette giorni per l’adozione del provvedimento di interdizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa”.
L’INL raccomanda l’uso della PEC o della posta elettronica per tutte le comunicazioni.
Elenco attività lavorative a rischio per le lavoratrici madri
La nota n.5944/2025 riporta inoltre un elenco non esaustivo delle attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose. Nello specifico:
- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda;
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
- trasporto e sollevamento di pesi;
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;
- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
- lavoro notturno.
Comparto Scuola e commercio
Tra le attività considerate automaticamente a rischio e pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino troviamo:
- commesse: per la stazione eretta prolungata;
- insegnanti di asilo e scuola primaria: per rischio biologico e movimentazione bambini;
- personale scolastico di sostegno: per esposizione a malattie, comportamenti aggressivi o movimentazione disabili.
In questi casi, il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.
La nota INL n. 5944/2025
Per maggiori dettagli e per consultare il testo integrale della nota n. 5944/2025, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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