Definita la metodologia di calcolo dell'efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali dai rifiuti di batterie

Batterie: definita la metodologia per calcolare efficienza di riciclaggio e recupero materiali

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È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 luglio 2025, il Regolamento Delegato (UE) 2025/606, che definisce la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, oltre al formato della documentazione da utilizzare.

Cosa prevede il Regolamento 2025/606

Il regolamento delegato (Ue) 2025/606 che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE (in vigore dal 24 luglio 2025), risponde agli obblighi dell’art. 71 del Regolamento (UE) 2023/1542, che richiedeva alla Commissione l’adozione, entro il 18 febbraio 2025, di un atto delegato che definisse:

  • la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali;
  • il formato della documentazione tecnica.

Il nuovo regolamento delegato riguarda tipologie di batterie quali piombo‑acido, litio, nichel‑cadmio e altre categorie e introduce definizioni operative per:

  • Frazione iniziale, intermedia e derivata
  • Massa nera
  • Impurità
  1. Chi è il primo riciclatore?

    Il Regolamento Delegato (UE) 2025/606 definisce “primo riciclatore” il riciclatore che, quando le operazioni di riciclaggio hanno luogo presso più di un impianto, inizia il riciclaggio dei moduli e/o degli elementi dei rifiuti di batterie, ad esempio generando massa nera. Nel caso in cui tutte le operazioni di riciclaggio abbiano luogo presso un unico impianto, il riciclatore coincide con il «primo riciclatore».
    Un gestore di rifiuti che effettua solo la preparazione per il riciclaggio, compresi lo stoccaggio, la manipolazione e lo smantellamento dei pacchi batterie o la separazione di frazioni che non fanno parte del rifiuto di batteria stesso, non può essere il primo riciclatore.

Formato della documentazione: omogeneità e controllabilità

Un punto chiave per la compliance è la standardizzazione del formato della documentazione tecnica che i riciclatori devono compilare. Essa include:

  • composizione chimica delle frazioni iniziali e derivate;
  • percentuali di efficienza e recupero;
  • tracciabilità dei flussi di rifiuto contenenti sostanze pericolose;
  • dati disaggregati per tipologia di batteria.

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Redazione InSic

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