Con il D.Lgs. 102/2025 cambia la disciplina delle acque destinate al consumo umano: nuovi limiti per i PFAS, requisiti più rigorosi per materiali e autocontrolli negli edifici sensibili.
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Cosa cambia con il D.Lgs. 102/2025
È entrato in vigore il 19 luglio 2025 il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025. Il provvedimento introduce modifiche sostanziali al D.Lgs. 18/2023, attuativo della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con l’obiettivo di rafforzare la protezione della risorsa idrica e della salute pubblica.
Il decreto correttivo è composto da 25 articoli e 9 allegati; tutti gli allegati da I a IX sono stati sostituiti da versioni riviste e aggiornate.
Le novità più rilevanti riguardano: l’aggiornamento dei parametri di qualità, l’introduzione di nuovi obblighi per i materiali a contatto con l’acqua potabile, il rafforzamento delle misure di autocontrollo e gestione del rischio.
Materiali a contatto con l’acqua: ReMaF e nuovi requisiti
Il decreto prevede requisiti più severi per i materiali a contatto con l’acqua potabile, allo scopo di evitare contaminazioni indesiderate.
L’articolo 10, modificando l’art. 11 del D.lgs. 18/2023, definisce i requisiti tecnici di idoneità dei ReMaF (reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che possono venire a contatto con le acque destinate al consumo umano) “utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l’adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036”.
Nuovi limiti per i PFAS e introduzione del parametro TFA
Uno degli elementi più significativi del D.Lgs. 102/2025 è l’introduzione di valori limite più stringenti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), riconosciute per la loro persistenza ambientale e i potenziali effetti nocivi sulla salute. In particolare, viene introdotto un nuovo parametro di riferimento: il trifluoroacetato (TFA). In proposito, l’art. 21 specifica quanto segue:
All’articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis… dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all’allegato I, Parte B, per quanto riguarda l’acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.»
Validità e aggiornamento dei PSA
In parallelo, viene rafforzata l’attenzione ai controlli attraverso l’aggiornamento dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e l’uso operativo della piattaforma AnTeA.
Il decreto all’All. VI specifica quanto segue:
“… La validità dell’approvazione del PSA è subordinata al mantenimento dei requisiti di approvazione e all’applicazione di tutte le misure di controllo e di verifica previste nel Piano, di cui il gestore idropotabile è tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma AnTeA – area PSA …
- Trascorsi tre anni dall’approvazione del PSA, il gestore idro-potabile è tenuto a trasmettere al CeNSiA, mediante la piattaforma AnTeA – area PSA, il rapporto di una verifica formale interna che tiene conto dei riesami periodici del PSA, secondo quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato; in seguito, a tale trasmissione il CeNSiA, esaminati gli esiti della verifica, salvo diversa valutazione, comunica al gestore idro-potabile la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’approvazione del PSA.
- Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede ex novo l’approvazione del PSA al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
- A seguito di sostanziali modifiche al PSA rispetto a quello approvato, anche in conseguenza di incidenti, il gestore idropotabile effettua un riesame straordinario del Piano e ne richiede ex novo l’approvazione al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte”.
Autocontrollo negli edifici prioritari
Una delle principali novità operative è rappresentata dalla redazione obbligatoria di un piano di autocontrollo della qualità dell’acqua per gli edifici definiti “prioritari”, come scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive, secondo quanto previsto dall’Allegato VIII del decreto. Il piano dovrà garantire il monitoraggio regolare della qualità dell’acqua e l’individuazione preventiva di eventuali rischi di contaminazione.
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