Idoneità al ruolo di preposto secondo i chiarimenti INL

Individuazione del preposto: nuovi chiarimenti dalla Circolare INL-Regioni

34 0

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Nota prot. n. 6261 del 16 luglio 2025 con cui si trasmette la circolare congiunta (INL-Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), contenente chiarimenti sull’individuazione della figura del preposto.

Il documento fornisce indicazioni specifiche sulla legittimità dell’individuazione del preposto anche tra lavoratori con un’anzianità di servizio limitata (pari a 12 mesi) e tra apprendisti, in relazione a determinate scelte organizzative adottate dalle imprese operanti nel comparto ferroviario.

Riferimenti normativi e precisazioni per l’individuazione del preposto

La Circolare chiarisce subito che, per quanto riguarda l’individuazione dei preposti, gli elementi a cui fare riferimento sono:

L’Ispettorato continua quindi spiegando: “si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008”.

Le verifiche in sede ispettiva

Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza procederanno a una verifica puntuale e concreta – caso per caso – dell’effettiva idoneità del soggetto individuato come preposto.

Tale verifica non si limiterà al mero possesso formale dei requisiti, ma riguarderà la reale sussistenza delle competenze e delle condizioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alle situazioni in cui la funzione sia attribuita a lavoratori con contratto di apprendistato, qualificati per la mansione, ma che non abbiano completato il percorso triennale di formazione professionalizzante.

La verifica comprenderà inoltre l’accertamento che la formazione ricevuta non si sia ridotta a un adempimento meramente formale, ma abbia effettivamente dotato il preposto delle conoscenze, competenze e abilità necessarie a svolgere il ruolo, in rapporto alle caratteristiche dell’attività lavorativa. A tal fine, potranno essere raccolte anche informazioni testimoniali, seppur sommarie, dallo stesso soggetto incaricato, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

La Circolare congiunta INL – Conferenza delle Regioni

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la circolare completa pubblicata sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Approfondimenti e temi correlati

Arricchisci le tue conoscenze con i libri di EPC Editore e i corsi di formazione di Istituto informa:

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore