Un viaggio normativo e culturale che parte dall’articolo 2087 del Codice civile e giunge alla Legge 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori. Un’evoluzione che ha posto al centro un nuovo modello di tutela, fondato sul bilanciamento tra libertà d’impresa e diritti fondamentali alla salute e sicurezza.
- L’articolo 2087: radici e visione pionieristica
- Cosa dice l’art 2087 del codice civile?
- Il bilanciamento tra libertà imprenditoriale e tutela dei lavoratori
- La matrice costituzionale del modello prevenzionistico
- La svolta europea: la direttiva 89/391/CEE
- Il superamento del modello comando-controllo: la centralità della partecipazione
- L’esperienza pandemica: i comitati aziendali misti
- La Legge 76/2025: verso una partecipazione strutturale
- Attuazione dell’art. 46 Cost. e il nuovo equilibrio
- Un cambio di passo rilevante: collaborazione, consultazione e coinvolgimento
- Prevenzione e partecipazione: le nuove opportunità
- Approfondimenti su Salute e Sicurezza a cura dell’autrice
- Strumenti e risorse per la Sicurezza sul Lavoro
L’articolo 2087: radici e visione pionieristica
Pur non rifugiandosi nel passato, praticando quell’amarcord molto caro a chi preferisce criticare anziché impegnarsi nel volgere il presente verso un futuro, operando affinché sia migliore, promuovendo interventi efficaci di prevenzione, è necessario, per realizzare tutto questo, ripartire dall’essenza dei precetti “storici” che costituiscono ancora oggi l’asse portante sul quale ruota il nostro modello di salvaguardia e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Era il 1942 quando, all’interno dell’imponente impianto legislativo del Codice civile, veniva emanato, frutto di un raffinato, ma soprattutto profetico intervento normativo, l’art. 2087, che per la sua rilevante portata sarebbe stato riconosciuto negli anni a seguire – giungendo fino ai nostri giorni, mantenendo immutato il valore – il terreno fertile sul quale avrebbe poi fissato le fondamenta il manifesto del “nuovo modello di prevenzione”, considerata anche la struttura quale perfetta norma di chiusura.
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Cosa dice l’art 2087 del codice civile?
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il bilanciamento tra libertà imprenditoriale e tutela dei lavoratori
Indicati, quindi, in modo puntuale nel precetto civilistico quelli che sarebbero poi divenuti gli elementi cardine dell’attuale sistema delle tutele in campo prevenzionale – ponendoci alle spalle il lungo periodo nel quale l’articolo è rimasto in ombra, causa il predominio del modello “comando-controllo”, necessario negli anni cinquanta per fronteggiare gli innumerevoli rischi lavorativi nella ricostruzione post-bellica –, già dagli anni quaranta emergeva con chiara evidenza come la sicurezza sul lavoro (poi divenuta salute e sicurezza sul lavoro) non può che essere il frutto di un perfetto necessario balance. Da un lato, il ruolo centrale e la piena autonomia dell’imprenditore (identificato poi dalla normativa specialistica con il datore di lavoro), dall’altro, il diritto alla tutela psico-fisica dei lavoratori.
Con una formulazione chiara ed efficace, perché asciutta e non differentemente interpretabile, dal dettato dell’articolo in parola, emerge con evidenza come, garantita la piena libertà dell’imprenditore di perseguire la propria mission e, pertanto, di delineare il proprio modello d’impresa, rispettoso come ovvio delle specificità della realtà lavorativa, sia stata prevista, «nell’esercizio dell’impresa», l’autonomia nello scegliere anche le «misure che (…) sono necessarie», – così il bilanciamento perfetto – a «tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», quale vincolo posto a principio inderogabile.
La matrice costituzionale del modello prevenzionistico
Un fondamentale, pertanto, delicato e complesso equilibrio, tra obiettivi e finalità primarie, delineato da quanto disposto dall’art.2087 del cod. civ., assurto dopo solo sei anni, a principio costituzionale. Difatti, nell’art.41 della nostra Carta costituzionale troviamo concettualmente riproposto il medesimo necessario bilanciamento tra il pieno rispetto della libertà riconosciuta all’«iniziativa economica privata» e, al contempo, i vincoli ad un agire all’insegna del garantire la tutela di interessi superiori e insopprimibili, tra i quali, la «salute» (esplicitata dopo un recente intervento di novellazione dell’articolo) e la «sicurezza».
Per cui – nell’estrema sintesi che il presente contributo scritto richiede – quando nel 1970 si andò a sancire quelli che sarebbero stati (e ancora, sostanzialmente, lo sono) i diritti fondamentali dei lavoratori, in termini individuali e collettivi, quel balance di rango costituzionale, ancorché precetto di natura codicistica, trovò puntuale riconoscimento, secondo un’ottica di coerente priorità rivolta all’affermazione e salvaguardia dei diritti degli occupati, nel dettato dell’art.9. Dove, ancora una volta, seppur con toni più assertivi richiesti da una puntuale regolazione di diritti “conquistati” ed esigibili sul campo, si andava coniugando il diritto in capo ai lavoratori (avvalendosi della rappresentanza) di «controllare» (e, pertanto, l’obbligo a carico del datore di lavoro di garantire) il rispetto delle disposizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; con, al contempo, quello di «promuovere», da parte degli stessi occupati (sempre mediante propria rappresentanza) interventi diversi volti al collaborare, al fine di favorire la realizzazione di quelle «misure idonee» ritenute necessarie dall’imprenditore (in linea di continuità, come detto, con la primaria cornice de quo all’art.2087 cod.civ.) a salvaguardia dell’integrità psico-fisica del lavoratore.