Rifiuti, modifiche alla Direttiva 2008/98

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Continuiamo con l’analisi delle direttive europee appartenenti al Pacchetto dell’Economia circolare pubblicate nella Gazzetta Ufficiale europea (L 150 del 14.6.2018): abbiamo visto finora la direttiva del 30 maggio 2018, n. 2018/849 (su veicoli fuori uso/pile/RAEE) e Direttiva 2018/850 (relativa alle discariche di rifiuti).
Analizziamo ora la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Le modifiche introdotte mirano a rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.
Come le altre, la direttiva entra in vigore il 4 luglio 2018 e dovrà essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020.

I sistemi di gestione dei rifiuti
Le istituzioni europee mirano a valorizzare i sistemi di gestione dei rifiuti che “possono contribuire a realizzare un’economia circolare”: le modifiche della Direttiva 2018/851 consentono quindi il ricorso a sistemi di gestione dei rifiuti in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, a sistemi in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati oppure a qualsiasi altra tipologia di sistema di ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati. La scelta di questi sistemi e la decisione di modificarli o meno restano di competenza degli Stati membri.

Mangimi
Nella Direttiva 2018/851 di modifica alla direttiva 2008/98/CE spicca il riferimento all’esclusione dal campo di applicazione di quest’ultima delle sostanze a base di vegetali provenienti dall’industria agroalimentare e gli alimenti non d’origine animale non più destinati al consumo umano che s’intendono utilizzare per l’alimentazione degli animali per via orale, escluse qualora siano pienamente conformi alla legislazione dell’Unione sui mangimi.

Definizioni introdotte
La Direttiva 2018/851 modifica poi alcune definizioni contenute nella direttiva 2008/98/CE: «rifiuti non pericolosi», «rifiuti urbani», «rifiuti da costruzione e demolizione», «rifiuti alimentari», «recupero di materiale», «riempimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» allo scopo di precisare la portata di questi concetti.
(Su Banca Dati Sicuromnia il dettaglio di queste definizioni)

Raccomandazioni agli Stati
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, il Parlamento ed il Consiglio stabiliscono che gli Stati membri sfruttino gli strumenti economici e altre misure intesi a fornire incentivi per favorire l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli indicati all’allegato IV bis, che prevede, tra l’altro, tasse sul collocamento in discarica e sull’incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, l’agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali, o di altri strumenti e misure adeguati. Inoltre, dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione.

Rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero
Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, gli Stati sono chiamati ad adottare le misure opportune per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano tutte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, modificato dalla Direttiva 2018/851

Requisiti minimi di funzionamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore
Nella Direttiva si sottolinea come sia necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore così da garantirne l’efficienza e l’efficacia. Dovrebbero ridurre i costi e migliorare l’efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico, dovrebbero anche contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione.

Prevenzione dei rifiuti
In materia di prevenzione dei rifiuti la Direttiva 2018/851 mira ad assicurare che gli Stati membri favoriscano modelli di produzione, aziendali e di consumo innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, favoriscano l’estensione del ciclo di vita dei prodotti e promuovano il riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, come quelle gestite da imprese dell’economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e obiettivi comuni.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero includere iniziative di comunicazione e formazione continue, al fine di sensibilizzare sulle questioni relative alla produzione di rifiuti e alla dispersione di rifiuti (littering), e potrebbero includere l’utilizzo di sistemi di cauzione-rimborso, la fissazione di obiettivi quantitativi e la fornitura, se del caso, di incentivi economici appropriati ai produttori.

Rifiuti alimentari
La Direttiva richiede che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l’Agenda 2030 puntando a conseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030, inoltre, secondo Parlamento e Consiglio, dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti in tutte le fasi della catena di approvvigionamento alimentare e per la loro ridistribuzione sicura, anche a organizzazioni di beneficenza e migliorare la comprensione da parte dei consumatori delle date di scadenza espresse con la dicitura «da consumare entro» e «da consumarsi preferibilmente entro il».

Dispersione di rifiuti
In tema di dispersione dei rifiuti, gli Stati sono chiamati a misure intese a rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi siano stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza, anche con misure restrittive del commercio, dimostrando però che la misura in questione è idonea a conseguire tale obiettivo e non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

Materie prime e approvvigionamento
Nell’ottica di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di tali materie prime, la Direttiva apporta modifica alla direttiva 2008/98/CE per promuovere il riutilizzo dei prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime essenziali, onde evitare che tali materie diventino rifiuti. Inoltre, la Direttiva richiama gli Stati membri ad adottare misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l’ambiente e per la salute.

Sostanze pericolose nei rifiuti
La Direttiva, nell’ottica di ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, assegna all’Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.

Riciclaggio di elevata qualità
La Direttiva richiede agli Stati membri di garantire un maggiore rispetto dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, incluso l’obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro.
Gli Stati membri vengono autorizzati a discostarsi dall’obbligo generale di raccolta differenziata dei rifiuti in casi debitamente giustificati, per esempio laddove la raccolta differenziata di flussi specifici di rifiuti in aree remote e scarsamente popolate produca effetti ambientali negativi che prevalgono sui benefici ambientali complessivi o comportano costi economici sproporzionati.

Computo rifiuti
Con l’allineamento delle definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE, nella direttiva 2000/53/CE, nella direttiva 2006/66/CE, nella direttiva 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Direttiva stabilisce che non è più necessario il disposto dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, secondo cui i rifiuti che cessano di essere tali sono computati ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti in tali direttive. I materiali che cessano di essere rifiuti in virtù di un’operazione di recupero o di riciclaggio saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di recupero o riciclaggio di cui alle suddette direttive, conformemente ai metodi di calcolo applicabili.

Calcolo del tasso di riciclaggio
Secondo la Direttiva 2018/851, ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.
Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto del riciclaggio dei metalli che sono separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sul calcolo, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.

Smaltimento
La Direttiva richiama la Commissione a riesaminare le operazioni di smaltimento di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE. Tale riesame dovrebbe essere svolto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, tenendo conto nel contempo delle informazioni pertinenti, come per esempio gli sviluppi a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
Anche i rifiuti domestici pericolosi, come per esempio vernici, smalti, solventi o prodotti per la pulizia, dovrebbero essere raccolti separatamente onde evitare la contaminazione dei rifiuti urbani da frazioni di rifiuti pericolosi che potrebbero abbassare la qualità del riciclaggio e garantire una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti pericolosi. A tale riguardo vigono già obblighi specifici di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di pile e accumulatori prodotti da nuclei domestici.

Rifiuti pericolosi
Si sottolinea nella Direttiva che sussistono lacune nella gestione europea dei rifiuti pericolosi: è dunque necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.

Infine, un passaggio della Direttiva riguarda le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni, che non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità o garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. La Direttiva sopprime le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

Riferimenti normativi:
Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
(GU L 150 del 14.6.2018)

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