Quesito Seveso: stabilimento in area portuale, quando si applica il D.Lgs. n.105/15

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Il Comitato di Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 ha approvato due nuovi quesiti (n.20 e 21 del 2020) in materia di Seveso III, che seguono a quelli pubblicati nel 2018 e 2019 su tematiche affini alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Si tratta di risposte ai quesiti pervenuti ed elaborati a seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 20 luglio 2020.

Il Quesito n.20/2020 verte sull’applicazione della disciplina della Seveso III (di cui al D.Lgs. n.105/2015) ad uno stabilimento ubicato in area portuale: si applica a tutte le aree ad uso esclusivo dello stabilimento stesso, ivi comprese banchine e specchi d’acqua, che non risulterebbero strettamente interne ad esso, e, in caso affermativo, l’analisi di sicurezza deve estendersi anche ad eventuali eventi a bordo delle navi all’interno delle suddette aree?

Il Quesito Seveso n.20/2020: Seveso in stabilimento portuale

Il Quesito riguarda, come detto, uno stabilimento, ubicato in area portuale ed esercitante attività di deposito, richiedente la concessione di uso esclusivo della banchina e dello spazio acqueo antistante richiedente la concessione di uso esclusivo della banchina e dello spazio acqueo antistante.
Si articolano in varie domande:

  1. Le aree in concessione sono soggette o meno all’applicazione del D.Lgs. 105/2015, anche nel caso in cui non siano di fatto sotto il controllo del Gestore?
  2. l’analisi di sicurezza si estende anche ad eventuali eventi a bordo delle navi all’interno della suddetta area?

Quesito Seveso n.20/2020, la risposta del Comitato di Coordinamento Seveso

Il D.Lgs. 105/2015, alla luce di quanto esplicitato agli art. 3, comma 1, lettere a) e h) e art. 2 comma 2, lettera c), nel caso in questione va applicato alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta attraccate a eventuali banchine/pontili/moli, se questi ultimi sono sotto il controllo del gestore dello stabilimento.
In tale caso l’analisi di sicurezza va estesa anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli.
Non va invece applicato il D.Lgs. 105/2015 allo specchio d’acqua antistante tali infrastrutture, per il quale sono applicabili specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Competente per la gestione dell’area portuale.

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Redazione InSic

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