Interpello n.10/2016: impianti tecnici e rimozione amianto

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Terminiamo l’analisi degli Interpelli presentati alla Direzione Generale presso il Ministero del Lavoro, ai quali ha dato risposta la Commissione Interpelli il 12 maggio scorso. Il Quesito n.10 del 12 maggio 2016 è stato presentato da Confindustria per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al DM 6 settembre 1994

Il Quesito

Confindustria vuole sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al DM 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto).Secondo Confindustria, già con la circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 si precisava che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

Poi Confindustria fa riferimento alla legge n. 257/1992 che dispone la cessazione dell’impiego dell’amianto e disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, DM 6 settembre 1994, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione, alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.Lo stesso decreto definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che “la presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse”.E precisa opportunamente che “sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti”.
La successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 dispone poi che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

Secondo la Commissione Interpelli
La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici). Pertanto, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti: -mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile; -attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

Riferimenti normativi:
Interpellon.10/2016, del 12/05/2016 Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994. Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994.

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Redazione InSic

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