L’Interpello n. 4/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce la compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), individuando il caso in cui la sovrapposizione dei due incarichi può risultare incompatibile.
Nell'articolo
L’Interpello n. 4/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026, nasce da un’istanza presentata dalla FILCA CISL, relativa alla compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e quelle di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità che le due funzioni siano attribuite contemporaneamente allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda e se tale cumulo sia compatibile con i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La Commissione richiama innanzitutto il quadro normativo di riferimento, a partire dalla definizione di RLS contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 e dalle attribuzioni previste per tale figura dall’articolo 50.
L’art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/08 definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come: la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al RLS specifiche funzioni in materia di consultazione, informazione e prevenzione. Tra queste, la Commissione richiama in particolare:
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Per quanto riguarda il CSP, la Commissione per gli Interpelli richiama innanzitutto l’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, che individua gli obblighi del coordinatore per la progettazione. Tra i compiti previsti figurano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.
La Commissione richiama inoltre l’art. 100, comma 4, secondo cui i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
La Commissione conclude che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, può ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di RLS e CSP solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
La ragione indicata nell’Interpello è legata alla sovrapposizione delle funzioni. In questa situazione, infatti, il RLS eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere, e – conseguentemente – le scelte progettuali assunte in qualità di CSP potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di RLS.
Secondo la Commissione, tale sovrapposizione potrebbe incidere sull’autonomia di giudizio del RLS e, più in generale, sull’indipendenza e imparzialità richieste nell’esercizio delle relative attribuzioni.
Un ulteriore elemento considerato dalla Commissione riguarda proprio l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
La norma prevede che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice metta a disposizione degli RLS il PSC, affinché possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.
Per la Commissione, questa previsione presuppone quindi una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha elaborato il PSC in fase di progettazione.
Il cumulo degli incarichi determinerebbe il venir meno di tale distinzione, con possibili riflessi sull’autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all’esercizio delle relative funzioni.
Il chiarimento si inserisce nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relative alle attribuzioni del RLS, agli obblighi del CSP e alle prerogative dei rappresentanti per la sicurezza nell’ambito della gestione della sicurezza nei cantieri.
Per il contenuto completo del parere e per il dettaglio dei riferimenti normativi richiamati dalla Commissione si rinvia al testo integrale dell’Interpello n. 4/2026.
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