Con la risposta all’interpello ambientale n. 190108 del 15 settembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (frequenze tra 100 kHz e 300 GHz) di cui al DPCM 8 luglio 2003. Il parere, acquisito il supporto tecnico di ISPRA, affronta il concetto di “piano di calpestio” e le modalità di verifica in corrispondenza di tetti a falda, pareti esterne e coperture piane non praticabili.
Tetti a falda e pareti esterne: esclusa l’estensione automatica del “piano di calpestio”
I primi due quesiti posti dal Sindaco di Firenze miravano a comprendere se fosse corretto valutare il rispetto dei limiti di esposizione in corrispondenza dei tetti a falda e delle pareti esterne prive di balconi (“accessibili” temporaneamente da cantieri edili) e quale quota di calcolo adottare (ad esempio 1,5 metri sopra la quota del colmo o della gronda, ecc.).
Sul punto, il MASE ha ribadito che i limiti di esposizione del DPCM 8/7/2003 hanno valenza universale nei confronti della popolazione e si applicano anche a soggetti occasionalmente presenti (come i lavoratori edili, non esposti per ragioni professionali, impiegati nella costruzione o ristrutturazione di edifici). Tuttavia, il concetto di “piano di calpestio” (introdotto dal D.L. n. 179/2012) per cui non è rinvenibile una specifica definizione, fa riferimento a una superficie piana che, per caratteristiche geometriche e costruttive, risulta idonea al transito o allo stazionamento delle persone.
Di conseguenza, il Ministero ha chiarito che:
- superfici inclinate come il colmo o le falde di un tetto e le pareti esterne prive di balconi non possono essere assimilate a un piano di calpestio, pur essendo raggiungibili tramite ponteggi o gru.
- l’applicazione di una quota di verifica a 1,5 metri dal punto potenzialmente più esposto sulla superficie dell’edificio rappresenta un criterio cautelativo ma non direttamente desumibile dal dettato normativo vigenti, poiché manca il requisito strutturale della superficie calpestabile.
Coperture piane non praticabili e volumi di rispetto: le indicazioni operative
Il terzo quesito affrontato dal MASE ha riguardato le coperture piane non praticabili, potenzialmente oggetto di accesso sporadico per la manutenzione di impianti tecnologici. Su questo fronte, il Ministero ha assunto una posizione netta:
- le limitazioni all’accesso non modificano la natura fisica della superficie, né impediscono l’individuazione del piano rispetto al quale applicare la quota di 1,50 m prevista dalla norma. Il rispetto del limite di esposizione deve pertanto essere valutato alla quota di 1,50 m rispetto alla superficie della copertura. L’eventuale presenza di aree nelle quali possono determinarsi livelli di campo superiori ai limiti di esposizione richiede che l’accesso alle aree interessate sia impedito alla popolazione mediante idonee misure.
- l’esigenza cautelativa in relazione alla tutela della salute delle persone deve essere ordinariamente considerata nell’ambito delle valutazioni previsionali effettuate nei procedimenti autorizzativi attraverso la verifica della posizione dei volumi di rispetto associati ai limiti di esposizione rispetto alle superfici degli edifici. In tale ambito, le emissioni degli impianti sono valutate verificando che i volumi di rispetto associati ai limiti di esposizione non intercettino le superfici degli edifici, comprese le coperture e le pareti.
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