Il preposto si nomina o si individua? Forma, poteri effettivi e rinuncia all’incarico dopo la L. 215/2021

Il preposto si nomina o si individua? Forma, poteri effettivi e rinuncia all’incarico dopo la L. 215/2021

Dopo la Legge 215/2021, l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 impone l'individuazione formale del preposto, abbandonando l'originaria ipotesi di una "nomina" rigida.In questo approfondimento, l'autore propone una specifica chiave di lettura, analizzando il lessico normativo e raccordandolo con la definizione dell'art. 2, gli obblighi di vigilanza, il principio di effettività (art. 299) e la recente giurisprudenza della Cassazione.Viene esaminata la natura dell'atto di individuazione - inteso come un adempimento organizzativo vincolato alla reale capacità operativa del lavoratore - per chiarire infine un nodo cruciale: la gestione della rinuncia all'incarico e la distinzione tra volontà del dipendente e assetto effettivo della sicurezza aziendale.

  1. Perché il verbo “individuare” merita attenzione
  2. Cinque verbi nel D.Lgs. 81/2008
  3. Il preposto è definito attraverso la funzione
  4. Un dato storico: da “nominare con incarico formale” a “individuare”
  5. L’individuazione è costitutiva, ricognitiva o entrambe le cose?
    • La tesi costitutiva
    • La tesi ricognitiva
    • La tesi proposta: atto organizzativo a contenuto sostanzialmente vincolato
  6. Il test della realtà: apprendista, poteri e possibilità effettiva di vigilare
  7. Preposto “di carta” e preposto “di fatto”
    • Il preposto “di carta”
    • Il preposto “di fatto”
  8. La L. 215/2021 ha eliminato il preposto di fatto?
  9. Un solo preposto o più livelli?
  10. L’individuazione deve essere necessariamente scritta?
  11. E se il preposto vuole rinunciare?
  12. La vera domanda giuslavoristica: quelle funzioni fanno parte delle mansioni?
  13. Quando il rifiuto può avere una giustificazione
  14. Rinunciare non significa necessariamente cessare di essere preposto
  15. Un modello a quattro dimensioni
  16. Cosa dovrebbe fare concretamente un’azienda quando un preposto vuole lasciare la funzione?
  17. L’individuazione come anticipazione organizzativa del principio di effettività
  18. Conclusioni
  19. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  20. Fonti e riferimenti essenziali
  21. Approfondimenti a cura dell’autore

Perché il verbo “individuare” merita attenzione

Dal 2021 l’art. 18, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro e ai dirigenti di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”. L’obbligo non è meramente terminologico: è autonomamente sanzionato e si inserisce nel rafforzamento della figura operato dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.Nello stesso art. 18, tuttavia, il legislatore usa parole diverse per operazioni diverse:

  • il medico competente viene nominato,
  • gli addetti alle emergenze vengono designati,
  • i compiti vengono affidati ai lavoratori.

L’art. 31 parla inoltre di persone o servizi esterni incaricati nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione.Non sarebbe corretto trasformare automaticamente questi termini in categorie giuridiche impermeabili: anche la giurisprudenza utilizza talvolta “nomina del preposto” per riferirsi all’obbligo di cui alla lett. b-bis). La differenza lessicale diventa però significativa se letta insieme alla struttura sostanziale della figura, ai lavori preparatori del 2021 e al principio di effettività.

Cinque verbi nel D.Lgs. 81/2008

Il confronto può essere sintetizzato in una mappa descrittiva, utile come chiave di lettura, ma non come tassonomia normativa rigida.

Verbo Esempio nel decreto Accento funzionale prevalente
Nominare medico competente investitura in una specifica funzione
Designare RSPP; addetti alle emergenze scelta e destinazione del soggetto
Individuare preposto identificazione del soggetto cui deve corrispondere la funzione
Incaricare persone o servizi esterni SPP attribuzione dello svolgimento di un’attività o servizio
Affidare compiti ai lavoratori distribuzione concreta dei compiti nell’organizzazione del lavoro

Il caso del preposto è peculiare perché l’art. 18 non dice “nominare un lavoratore quale preposto” né “designare un lavoratore incaricato della vigilanza”: assume come oggetto dell’individuazione direttamente “il preposto”, vale a dire una figura già definita dall’art. 2 mediante elementi sostanziali.

Il preposto è definito attraverso la funzione

L’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 non definisce il preposto come la persona individuata dal datore di lavoro. Lo definisce come il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive, ne controlla la corretta esecuzione ed esercita un funzionale potere di iniziativa.È importante la sequenza: competenze -> incarico -> poteri gerarchici e funzionali -> sovrintendenza -> controllo -> iniziativa.

L’individuazione ex art. 18 si innesta quindi su una posizione organizzativa che la legge descrive attraverso ciò che il soggetto deve essere in condizione di fare. La Commissione per gli interpelli, nell’Interpello n. 5/2023, ha ribadito questa impostazione e ha collegato l’obbligo di individuazione, all’analisi dell’effettivo assetto aziendale.

Anche la giurisprudenza precedente alla riforma muoveva da una ricostruzione concreta. Cass. pen., sez. IV, 12 settembre 2019, n. 37763 ha sottolineato che, nelle organizzazioni complesse, l’individuazione delle responsabilità richiede un’accurata analisi delle sfere di competenza gestionale e organizzativa, dei concreti ruoli e dell’effettiva estensione dell’incarico.

Un dato storico: da “nominare con incarico formale” a “individuare”

I lavori parlamentari della L. 215/2021 offrono un elemento particolarmente significativo. La proposta di modifica n. 13.57 al DDL n. 2426 prevedeva inizialmente di “nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.Nel resoconto ufficiale delle Commissioni 6ª e 11ª riunite del Senato del 30 novembre 2021 è registrata la proposta dei relatori di sostituire, proprio nella lett. d-bis), le parole “nominare con incarico formale” con “individuare”. Il testo 2 dell’emendamento contiene quindi la formulazione poi confluita nella legge.

Questo passaggio non dimostra che il legislatore abbia voluto attribuire all’individuazione una natura puramente ricognitiva: nei materiali esaminati non emerge una motivazione esplicita della sostituzione che consenta una conclusione così netta. Dimostra però che la formula “nominare con incarico formale” era concretamente sul tavolo e venne abbandonata nella formazione della stessa disposizione. La differenza lessicale, pertanto, non può essere considerata priva di rilievo sul piano interpretativo.

L’individuazione è costitutiva, ricognitiva o entrambe le cose?

La tesi costitutiva

Secondo una prima lettura, il soggetto diventerebbe preposto per effetto dell’atto datoriale di individuazione. La tesi valorizza correttamente la novità del 2021: l’organizzazione della vigilanza non può più essere lasciata sistematicamente implicita e l’omessa individuazione costituisce un autonomo illecito.Se però l’atto fosse autosufficiente, sarebbe possibile trasformare in preposto qualsiasi lavoratore mediante una mera indicazione nominale, anche quando manchino competenze, poteri e concreta capacità di governo del rischio. Il sistema non sembra consentirlo.

La tesi ricognitiva

All’estremo opposto si potrebbe ritenere che il datore debba limitarsi a riconoscere chi, nell’organizzazione, sia già preposto. La componente ricognitiva è reale, soprattutto quando l’impresa formalizza una funzione di sovrintendenza già esistente. Ma l’organizzazione non è un dato immutabile: il datore può creare una nuova unità, modificare la linea gerarchica, attribuire nuovi compiti e poteri e individuare il soggetto prima che inizi a esercitare la funzione.

La tesi proposta: atto organizzativo a contenuto sostanzialmente vincolato

Una terza lettura appare più coerente con il complesso delle fonti. L’individuazione può essere intesa come un atto organizzativo di identificazione esplicita il cui contenuto è sostanzialmente vincolato ai caratteri normativi ed effettivi della funzione.“Vincolato” non è usato qui nel significato tecnico del diritto amministrativo. Significa che il datore è libero, entro i limiti di legge e di contratto, di configurare l’organizzazione; non è libero di dichiarare esistenti poteri, competenze e possibilità operative che nella realtà non sono attribuiti.

Il test della realtà: apprendista, poteri e possibilità effettiva di vigilare

Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2024, n. 6790 offre un test particolarmente chiaro. Nel caso esaminato un apprendista era stato formalmente designato quale preposto. La Corte non ha affermato un’incompatibilità astratta tra apprendistato e preposizione; ha invece valorizzato l’accertata mancanza di specifiche competenze e di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi.

La nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni del 15 luglio 2025, “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”, recepisce espressamente questa impostazione: l’idoneità del soggetto si basa sulla capacità “di fatto e di diritto” di esercitare i poteri necessari e gli organi di vigilanza devono verificare non solo il possesso formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti richiesti dall’art. 19.La stessa logica opera sul versante dell’organizzazione del lavoro. Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 8289 ha chiarito che non esiste un divieto astratto di cumulare funzione di preposto e mansioni operative, ma l’azienda deve garantire la priorità della vigilanza. Nel caso esaminato, il preposto era contemporaneamente impiegato come carrellista e il controllo non era, di fatto, garantito.

Preposto “di carta” e preposto “di fatto”

Il rapporto tra forma ed effettività può essere reso evidente attraverso due immagini speculari, utilizzate qui in senso descrittivo e non come autonome categorie normative.

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