Sostanze pericolose: modifiche al regolamento REACH

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Sulla Gazzetta europea di oggi, 14 febbraio 2013, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione, che modifica l’Allegato XVII del regolamento (REACH) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’allegato contiene le “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi”.
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (14/2/2013).
Tale regolamento di modifica è il primo del 2013, e segue gli interventi correttivi del medesimo Allegato, già realizzati nel 2012 con i Regolamenti della Commissione n. 847/2012, n. 848/2012, n. 835/2012, n.836/2012, n.412/2012 e 109/2012.
Le modifiche sono contenute nell’allegato al Regolamento, e riguardano diverse voci dell’Allegato XVII e alcune sue appendici, una delle quali, l’Appendice 10, che riporta la Voce 43 – Coloranti azoici – Elenco dei metodi di prova, viene integralmente sostituita a seguito dell’adozione delle nuove norme in materia da parte del Comitato europeo di normalizzazione.
Nel Regolamento di modifica si spiega anche che l’Allegato XVII del REACH oggetto di modifica, ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976.
Si passano quindi in rassegna le voci modificate, spiegando che alla voce 6, paragrafo 1 il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all’amianto è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele, pertanto una delle nuove modifiche consiste appunto nell’aggiunta del termine “miscele” con riferimento ai prodotti d’amianto di cui si vieta la fabbricazione, l’immissione sul mercato.
Ulteriori modifiche toccano le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII, che fanno riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché ad un limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi: tale limite si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

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Redazione InSic

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