Sicurezza sul lavoro e differenze di genere: cosa prevede la normativa

Sicurezza sul lavoro e differenze di genere: cosa prevede la normativa

Il D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi consideri anche quelli connessi alle differenze di genere. Un principio spesso sottovalutato, ma fondamentale per garantire una prevenzione realmente efficace. Questo obbligo si inserisce in un quadro normativo più ampio che comprende il Codice delle pari opportunità e la Convenzione OIL 190 sulla violenza e le molestie nel lavoro. Analizziamo il quadro normativo di riferimento e le principali implicazioni per la valutazione dei rischi e il DVR.

  1. Perché considerare le differenze di genere nella sicurezza sul lavoro
  2. Sesso e genere: quali differenze per la valutazione dei rischi
    • La dimensione biologica nella sicurezza sul lavoro: il ruolo del sesso
    • Organizzazione del lavoro e fattori sociali: il ruolo del genere
    • Perché il DVR deve considerare entrambe le dimensioni
  3. Differenze di genere e sicurezza sul lavoro: il quadro normativo
    • Articolo 28 del D.Lgs. 81/08: l’obbligo di considerare le differenze di genere
    • Il Codice delle pari opportunità D.Lgs. 198/2006 e il rischio di discriminazione
    • La Convenzione ILO 190 e la Legge 4/2021: perché violenza e molestie sono un rischio da valutare
  4. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  5. Approfondimenti a cura dell’autore

Perché considerare le differenze di genere nella sicurezza sul lavoro

Può sembrare, a un primo sguardo, che la sicurezza sul lavoro sia un ambito "neutro": un rischio è un rischio, una caduta è una caduta, e così via. Eppure, questa apparente neutralità è uno degli errori più diffusi e pericolosi nella pratica della valutazione dei rischi. Infatti, giusto per fare un esempio, è un fatto noto e consolidato che l'esposizione a una sostanza chimica, oppure al rumore, produca effetti differenziati sul lavoratore uomo o donna.

Il legislatore italiano, con il Decreto Legislativo 81 del 2008, noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha voluto inserire una importante clausola per sfatare questo mito della indifferenza degli effetti di uno specifico rischio tra maschio e femmina. All'articolo 28, comma 1, viene richiesto in modo esplicito che la valutazione dei rischi riguardi (semplificando l’articolo citato) tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati alle differenze di genere. Questa norma non è un semplice richiamo formale alla parità tra uomini e donne. Essa sancisce un principio tecnico fondamentale: per molto tempo, la valutazione dei rischi è stata costruita sull'archetipo del "lavoratore medio", inteso come un uomo di età compresa tra i 18 e i 45 anni, in buona salute, di corporatura standard. Tutto ciò che si discostava da questo modello, e in particolare la condizione femminile, veniva semplicemente ignorato o considerato un'eccezione trascurabile.

Obiettivo del presente contributo – che apre un percorso di quattro approfondimenti dedicati alla SSL in ottica di genere - è fornire a RSPP, ASPP, datori di lavoro e consulenti in materia di salute e sicurezza gli strumenti tecnici e metodologici per superare questa visione riduttiva. Vedremo come integrare la dimensione di genere nella valutazione dei rischi non sia solo un obbligo normativo, ma una straordinaria opportunità per:

Sesso e genere: quali differenze per la valutazione dei rischi

Prima di entrare nel merito delle metodologie valutative, è necessario chiarire un punto che spesso genera confusione anche tra i professionisti del settore. Quando parliamo di "differenze di genere" in ambito di salute e sicurezza, dobbiamo distinguere due dimensioni diverse ma complementari.

La dimensione biologica nella sicurezza sul lavoro: il ruolo del sesso

Da un lato, abbiamo il sesso, che è la dimensione biologica.

Il sesso di una persona è determinato dai cromosomi (XX per la femmina, XY per il maschio), dagli ormoni (estrogeni e progesterone nelle donne, testosterone negli uomini), dall'anatomia e dalla fisiologia. Questa dimensione ha implicazioni molto concrete per la sicurezza sul lavoro. Per fare alcuni esempi:

  • le donne hanno in media una minore massa muscolare e una diversa distribuzione del tessuto adiposo, il che influisce sulla capacità di sollevamento dei carichi;
  • il loro apparato uditivo può presentare una diversa sensibilità a determinate frequenze di rumore;
  • i loro processi metabolici possono metabolizzare alcune sostanze chimiche in modo diverso rispetto agli uomini;
  • infine, vi sono rischi specifici legati alla salute riproduttiva, sia femminile che maschile, che troppo spesso vengono trascurati.

Organizzazione del lavoro e fattori sociali: il ruolo del genere

Dall'altro lato, abbiamo il genere, che è la dimensione sociale e culturale.

Il genere si riferisce ai ruoli, ai comportamenti, alle aspettative che una determinata società attribuisce a uomini e donne. Anche questa dimensione ha conseguenze rilevanti per la sicurezza sul lavoro, sebbene in modo meno diretto. Per esempio, in molti contesti lavorativi, uomini e donne svolgono mansioni diverse:

  • le donne sono maggiormente rappresentate nei settori della sanità, dell'istruzione, dei servizi di pulizia e della cura alla persona,
  • mentre gli uomini prevalgono nell'edilizia, nella logistica pesante e nell'industria manifatturiera pesante.

Questa segregazione orizzontale espone i due generi a rischi professionali differenti. Inoltre, le donne spesso si trovano a gestire il cosiddetto "doppio carico" (lavoro retribuito più lavoro di cura familiare non retribuito) il che genera livelli di stress maggiori e interferisce con la capacità di recupero psicofisico.

Perché il DVR deve considerare entrambe le dimensioni

Questa distinzione è importante per chi si occupa di sicurezza, perché una valutazione dei rischi che consideri solo il sesso (ad esempio, adattando i limiti di sollevamento per le donne) ma ignori il genere (ad esempio, il fatto che le stesse donne possano essere esposte a turni spezzati per conciliare lavoro e cura dei figli) rimane incompleta. Allo stesso modo, una valutazione che consideri solo il genere ma ignori le differenze biologiche può non cogliere rischi fisiologici rilevanti.

La sfida tecnica è quindi quella di integrare entrambe le dimensioni in un unico quadro valutativo che sia completo e rispettoso delle effettive condizioni di lavoro di tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso e dal loro genere.

Differenze di genere e sicurezza sul lavoro: il quadro normativo

Il RSPP che voglia impostare correttamente la valutazione dei rischi in ottica di genere non può limitarsi a conoscere il solo Testo Unico della Sicurezza. Esiste infatti un sistema normativo a tre livelli che si intreccia e si rafforza reciprocamente. Conoscere questo quadro è indispensabile per evitare di incorrere in violazioni che possono avere conseguenze sia in ambito di sicurezza sul lavoro sia in ambito giuslavoristico e persino penale.

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