RLS e incompatibilità dei ruoli: riflessioni sugli Interpelli n.2 e n.4 del 2026

RLS e incompatibilità dei ruoli: riflessioni sugli Interpelli n.2 e n.4 del 2026

Gli Interpelli n. 2/2026 e n. 4/2026 affrontano il tema dell’incompatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e altri incarichi di prevenzione (UPG e CSP).
A partire dalle argomentazioni a supporto delle risposte della Commissione Interpelli, l’autrice propone una riflessione sulla natura rappresentativa dell’RLS e sul richiamo ai concetti di indipendenza, imparzialità e terzietà per questa particolare figura
.

Compatibilità del ruolo di RLS e altri incarichi di prevenzione: il quadro degli Interpelli 2026

L’anno 2026, seppur non del tutto concluso, si è caratterizzato rispetto alle annualità precedenti per una più frequente formulazione di risposte, da parte della Commissione per gli interpelli (ex art.12 del d.lgs. 81 del 2008 s.m.), a quesiti inerenti al ruolo e alla funzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nell’esprimere una personale nostalgia per la rilevanza che le risposte della Commissione avevano (in un ormai lontano passato) – quando non si limitavano a riportare o parafrasare i testi degli articoli, ma fornivano un’interpretazione autentica delle intenzioni del legislatore, declinando la ratio della norma al quesito specifico –, si segnalano, come degni di nota, l’Interpello n.2 e n.4.
È sempre utile ricordare, come premessa all’analisi, quanto disposto dalla normativa vigente in tema di interpelli, ai sensi della quale le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti inoltrati – inerenti nello specifico all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro –, costituiscono “criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”.
Tema cardine dei due interpelli la “compatibilità” tra il ruolo e lo svolgimento delle relative attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e altri specifici incarichi nell’ambito della prevenzione:

  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Interpello n. 4/2026;
  • Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’Organo di Vigilanza in salute e sicurezza sul lavoro – Interpello n. 2/2026.

Indipendenza, imparzialità e terzietà:
concetti applicabili all’RLS?

Prescindendo dall’esito dei due quesiti – che in entrambi i casi confermano l’incompatibilità tra i ruoli, adducendo all’impraticabilità di un loro svolgimento contemporaneo, nello stesso contesto lavorativo (specialmente per il CSP, quale estensore del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), la cui copia deve essere messa a disposizione dell’RLS affinché sia consultato (così l’art.102, d.lgs. 81/2008 s.m.) –, sono soprattutto le argomentazioni a supporto delle risposte a indurre alcune necessarie riflessioni.

In entrambi i pronunciamenti della Commissione per gli interpelli viene fatto esplicito riferimento ai principi di “indipendenza”, “imparzialità” e “terzietà”. Riconoscendoli sicuramente come valori fondamentali per l’esercizio della funzione di CSP (quale professionista esperto tecnico, competente in materia prevenzionale) e di UPG (quale organo di vigilanza, sui medesimi temi), sorgono diversi dubbi se tali principi vengono rapportati alla figura dell’RLS.
Considerata la specificità del ruolo dell’RLS (aziendale, ma non meno territoriale e di sito produttivo – RLST/RLSSP), i valori identificativi di questa funzione sono ben diversi.

L’RLS è infatti una figura eletta/designata dai lavoratori per presidiare, per quanto di competenza, l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. Ruolo chiamato a essere proattivo e propositivo, titolare del diritto alla consultazione sugli aspetti centrali della prevenzione – per i quali è prevista la necessaria informazione e il previo accesso alla documentazione – oltre alla facoltà di ricorso agli organi di vigilanza in caso di mancato rispetto delle tutele. Da ciò:

  • la natura spiccatamente partecipativa dell’RLS, non ne fa una figura imparziale.
  • l’avere come missioneprimaria la rappresentanza dei lavoratori nella costante verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione (a partire dagli obblighi del datore di lavoro), non gli attribuisce una funzione meramente tecnica, né di necessaria terzietà.
  • il non rientrare tra gli attori obbligatori della prevenzione aziendale – essendo l’RLS un ruolo di espressione esclusiva della volontà degli occupati di dotarsi di una rappresentanza specifica sui temi della salute e sicurezza sul lavoro – non pone l’RLS in una condizione di indipendenza.

Preservare l’identità dell’RLS
nel sistema di prevenzione aziendale

È per queste ragioni di fondamentale importanza – che caratterizzano una figura unica nel panorama della prevenzione, di rilievo comunitario e propria del nostro modello di rappresentanza specifica, nelle diverse forme che risulta determinante non favorire, nemmeno indirettamente, l’attribuzione di caratteristiche estranee alla natura dell’RLS, per non stravolgerne la funzione.

L’RLS è, e tale deve rimanere, un attore della prevenzione che esercita il proprio ruolo nei contesti lavorativi, onorando il mandato ricevuto dagli occupati, impiegando tutte le proprie energie, competenze, capacità e tempo nel perseguire, con stile partecipativo (nelle gradazioni opportune e possibili), un unico determinante obiettivo: rendere garantite le dovute tutele a tutte le lavoratrici e lavoratori, promuovendo e favorendo la realizzazione e lo sviluppo di percorsi di miglioramento continuo.

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