17.07.26
14.07.26 - Redazione InSic
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro torna a pronunciarsi con l’Interpello n. 2/2026, pubblicato a seguito di un quesito presentato dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/08. Il tema riguarda il rapporto tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’organo di vigilanza competente per territorio, con riferimento alla possibile compatibilità delle due funzioni.
Nell'articolo
L’istanza, presentata dalla Regione Toscana, chiedeva un parere sulla compatibilità tra il ruolo di RLS – aziendale e di sito – svolto all’interno di un’Azienda Sanitaria Locale e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL) della stessa Azienda, competente per territorio.
Nel proprio ragionamento, la Commissione richiama il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sia sulle disposizioni del D.Lgs. 81/08 relative al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e alla vigilanza, sia sulle norme del Codice di procedura penale e della legge n. 833/1978 riguardanti le funzioni dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Da un lato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è individuato come figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di:
Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza e può interfacciarsi loro, nonché sollecitarne l’intervento, nei casi previsti dalla normativa.
Dall’altro lato, il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita – come specificato nel documento in esame – “funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà”.
Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione osserva che le due figure rispondono a finalità differenti e operano in ambiti funzionali distinti. Per questo motivo, il documento afferma che “si delinea una commistione di ruoli” qualora l’RLS svolga contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno della medesima struttura.
L’interpello precisa, inoltre, che le disposizioni richiamate individuano “ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili” e che l’eventuale coincidenza delle due funzioni in capo al medesimo soggetto deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.
Il testo integrale dell’Interpello n. 2/2026 è disponibile in formato pdf sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link:
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