Riforma Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede la proposta della Commissione Sisto

Riforma Sicurezza sul Lavoro: cosa prevede la proposta della Commissione Sisto

Il dibattito sulla sicurezza sul lavoro in Italia si sta accendendo rapidamente intorno a una nuova ipotesi di riforma. La Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita dal Ministero della Giustizia e presieduta dal Vice Ministro Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, ha formalizzato e consegnato al Ministro Nordio una proposta di riforma organica che mira a riscrivere i confini della responsabilità penale e organizzativa all’interno delle aziende.

Il cuore della proposta: dalla logica sanzionatoria al modello premiale

L’obiettivo dichiarato della Commissione è superare l’approccio puramente repressivo – giudicato insufficiente a frenare la piaga degli infortuni sul lavoro – per transitare verso un sistema incentrato sull’adempimento virtuoso e meritevole. La proposta punta a valorizzare le imprese che investono realmente in prevenzione, offrendo in cambio tutele legali concrete.

La limitazione della responsabilità penale alla colpa grave

La novità più rilevante sul piano del diritto penale è l’introduzione di una clausola di limitazione della responsabilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (articolo 590-septies c.p.), che limita la punibilità del datore di lavoro ai soli casi di colpa grave, qualora l’azienda abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008. Tale limitazione non è tuttavia assoluta, ma decade qualora vengano violati gli obblighi fondamentali e irrinunciabili, quali:

Questa impostazione crea un sistema di incentivazione che premia le imprese virtuose che investono nella sicurezza attraverso l’adozione di modelli organizzativi efficaci.

Procedura d’urgenza e tutele per le vittime

Sul versante processuale, la riforma assimila i reati antinfortunistici ai delitti di violenza alla persona (seguendo il modello del “Codice Rosso”). Ciò comporta una drastica accelerazione delle indagini preliminari, l’obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato e l’estensione a 30 giorni dei termini per l’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il ruolo dell’RSPP: più poteri ma più rischi penali

Se per il datore di lavoro la riforma introduce un meccanismo premiale, per la figura del RSPP lo scenario si complica notevolmente, determinando uno spostamento dei pesi della responsabilità.

Una posizione di garanzia autonoma con budget proprio

La proposta prevede l’introduzione di un nuovo articolo 58-bis nel D.Lgs. 81/2008, determinando che l’RSPP non è soltanto un consulente tecnico del datore di lavoro, ma una figura con precise responsabilità e titolare di una propria posizione di garanzia, esposta a sanzioni penali dirette a prescindere dal verificarsi di un incidente. Al professionista vengono conferiti per legge:

  • Autonomi poteri di direzione e coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
  • Un budget di spesa dedicato e autonomo, da gestire direttamente per le attività e il funzionamento del Servizio stesso.

Di riflesso, la norma prevede che il datore di lavoro – qualora abbia adempiuto ai doveri di vigilanza e stanziamento economico – possa vedere ridefinita la propria responsabilità. La responsabilità per le carenze strettamente tecniche graverà in via diretta e principale sull’RSPP, che non potrà più eccepire la mancanza di autonomia decisionale o finanziaria per discolparsi.

Di conseguenza, in caso di infortunio legato a scelte tecniche errate o a una cattiva gestione del budget, il professionista risponderà in sede penale in prima persona, laddove l’evento sia riconducibile al fallimento della sua specifica ed esclusiva sfera di competenza.

Le reazioni del mondo professionale: le posizioni di CNI e AIAS

La reazione del mondo professionale non si è fatta attendere.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), tramite un comunicato ufficiale, ha espresso un fermo apprezzamento per l’approccio preventivo e sostanziale della riforma, ma ha sollevato una netta contrarietà in merito alla ridefinizione dei compiti e delle colpe dell’RSPP. Secondo il CNI, la responsabilità del datore di lavoro deve rimanere la leva primaria e insostituibile del sistema. Gli ingegneri denunciano il rischio che i meccanismi premiali per le imprese si traducano in un mero trasferimento della responsabilità penale sul professionista tecnico. Il Consiglio sottolinea che la vera valorizzazione del ruolo dell’RSPP si ottiene innalzando i requisiti di qualificazione professionale e istituendo un Elenco Nazionale dei formatori abilitati, e non esponendo i tecnici a rischi sanzionatori sproporzionati e difficilmente gestibili nell’ordinaria dinamica aziendale.

Sulla stessa linea si colloca AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), che nel proprio Position Paper esprime una contrarietà radicale all’elevazione dell’RSPP a garante autonomo. Secondo l’Associazione, la proposta contrasta con la Direttiva europea 89/391/CEE e con il modello Vision Zero. Gli effetti rischiano di essere perversi: nelle grandi aziende spingerà i tecnici verso una sterile “autoprotezione documentale”, mentre nelle PMI causerà una desertificazione degli incarichi esterni per via dell’insostenibile rischio penale.
AIAS ribadisce che la “strada maestra” è il rafforzamento della leadership del datore di lavoro e il riconoscimento professionale dei manager HSE tramite la norma UNI 11720:2025; per questo chiederà un’audizione in Parlamento e attiverà il network europeo ENSHPO.

Documenti utili: il testo della proposta della Commissione

Di seguito i lettori di InSic possono scaricare il testo integrale della Relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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