23.07.26
30.07.26 - Redazione InSic
L’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ormai pienamente operativo, ma continua a sollevare numerosi dubbi interpretativi tra RSPP, HSE manager, consulenti e datori di lavoro. Partendo dalle domande emerse durante il webinar di Istituto Informa “Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia davvero nella formazione sicurezza” (2 luglio 2026), abbiamo selezionato i 10 quesiti più frequenti e trasformato le risposte dei relatori in una guida pratica per orientarsi nell’applicazione delle nuove disposizioni.
Nell'articolo
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni nel sistema della formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Nato in attuazione della revisione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introdotta dal D.L. 146/2021, il provvedimento ha l’obiettivo di semplificare il quadro normativo, uniformare i criteri applicativi e migliorare l’efficacia della formazione. Tra le principali novità figurano:
I temi affrontati in questo articolo sono stati approfonditi nel webinar di Istituto Informa del 2 luglio 2026, con gli interventi di Daniele Marmigi, Direttore Tecnico di Istituto Informa, HSE Manager certificato ed esperto di valutazione dei rischi e sistemi di gestione della sicurezza, e Gabriella Vespa, Consulente ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001, HSE Specialist, Auditor prima e seconda parte e formatrice esperta in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sebbene l’obiettivo dichiarato del legislatore fosse quello di semplificare il sistema della formazione, l’applicazione pratica del nuovo Accordo sta facendo emergere numerose domande e criticità interpretative. Molti dubbi riguardano l’organizzazione concreta dei corsi, la gestione della documentazione, la verifica dell’efficacia della formazione e il riconoscimento di alcuni percorsi formativi già svolti.
A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono le diverse disposizioni adottate da alcune Regioni e il ruolo delle FAQ ministeriali, che rappresentano un utile strumento interpretativo ma non hanno valore di fonte normativa primaria. Alcune risposte pubblicate nelle FAQ hanno inoltre generato ulteriori interrogativi, rendendo ancora più importante distinguere tra ciò che è previsto dall’Accordo e ciò che costituisce una semplice indicazione interpretativa. Per aiutare professionisti e aziende a orientarsi, riportiamo di seguito le risposte del Dott. Daniele Marmigi ai quesiti più ricorrenti emersi durante il webinar.
Domanda: Quali sono le azioni prioritarie che un RSPP dovrebbe mettere in atto per adeguarsi al nuovo Accordo?
Risposta: Il punto di partenza deve rimanere sempre la valutazione dei rischi. È dall’analisi dei rischi presenti nell’organizzazione che deve nascere il fabbisogno formativo aziendale e, successivamente, il progetto formativo previsto dal nuovo Accordo. Una volta individuati i bisogni formativi, occorre definire gli obiettivi, pianificare i corsi, stabilire contenuti e modalità di erogazione e predisporre anche la futura verifica dell’efficacia della formazione.
Il nuovo Accordo sposta quindi l’attenzione dalla semplice erogazione dei corsi alla progettazione dell’intero processo formativo, richiedendo una maggiore integrazione tra DVR, piano della formazione e miglioramento continuo.
Domanda: Che cosa si intende per progetto formativo e quali elementi deve contenere?
Risposta: Il progetto formativo rappresenta una delle principali innovazioni introdotte dal nuovo Accordo. Non si tratta semplicemente del programma del corso, ma del documento che descrive l’intero percorso formativo, partendo dall’analisi dei fabbisogni aziendali. Al suo interno trovano spazio, tra gli altri elementi, la descrizione dell’azienda e dei rischi presenti, gli obiettivi della formazione, i contenuti, le modalità di erogazione (presenza o videoconferenza sincrona), i docenti coinvolti, gli strumenti didattici, le prove di verifica finale e i criteri per il rilascio degli attestati.
Domanda: Il programma formativo, i test, gli attestati e tutta la documentazione del corso devono essere trasmessi a qualche ente oppure è sufficiente conservarli?
Risposta: Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce una disciplina più puntuale sulla gestione documentale della formazione. In particolare, il fascicolo del corso deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni. Se il soggetto formatore coincide con il datore di lavoro, sarà l’azienda stessa a custodire tutta la documentazione; se invece la formazione è affidata a un ente esterno, l’obbligo ricade su quest’ultimo. Il fascicolo comprende tutta la documentazione utile a dimostrare la corretta organizzazione e realizzazione del percorso formativo: progetto formativo, registro presenze, prove di verifica, attestati e gli altri documenti previsti dall’Accordo.
Giova ricordare che questo sistema è destinato a evolversi con l’introduzione del Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL). Quando sarà operativo il relativo decreto attuativo, il datore di lavoro dovrà trasmettere gli attestati nel fascicolo elettronico, fermo restando l’obbligo di conservazione della documentazione previsto dall’Accordo.
Domanda: Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica dell’efficacia della formazione prevista dal nuovo Accordo?
Risposta: L’Accordo Stato-Regioni non stabilisce un termine preciso. La scelta viene rimessa al datore di lavoro, che dovrà individuare modalità e tempistiche coerenti con l’organizzazione aziendale e con gli obiettivi della formazione. La verifica dell’efficacia potrà quindi essere programmata, ad esempio, dopo alcuni mesi, con cadenza annuale oppure in occasione degli aggiornamenti periodici. L’aspetto fondamentale è che la verifica sia pianificata e inserita nel progetto formativo.
Questa impostazione lascia un certo margine di discrezionalità alle aziende. L’organo di vigilanza (INL, ASL, SPRESAL) se deve effettuare una contestazione, una prescrizione, una sanzione, lo deve fare ai sensi di un articolo di legge. Se al momento dell’accesso dell’Organo di Vigilanza in un’azienda, la verifica dell’efficacia non è stata effettuata, ma la formazione è stata erogata ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08, rispettando i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025 e la verifica dell’efficacia è stata pianificata, il Datore di Lavoro non è sanzionabile.
Domanda: Esistono criteri oggettivi per dimostrare che la formazione ha realmente modificato i comportamenti dei lavoratori e ridotto il rischio?
Risposta: L’Accordo introduce il principio della verifica dell’efficacia della formazione, ma non individua indicatori o metodologie obbligatorie. La scelta viene volutamente lasciata alle singole organizzazioni, affinché la verifica possa essere calibrata sulle caratteristiche dell’azienda e sugli obiettivi del progetto formativo.
Questo approccio non rappresenta una novità: le organizzazioni che adottano sistemi di gestione conformi alla ISO 45001 effettuano già verifiche di efficacia come parte integrante del miglioramento continuo. La verifica può assumere forme diverse: dall’osservazione dei comportamenti sul campo alle checklist compilate dai preposti, fino a verifiche pratiche o colloqui con i lavoratori. L’aspetto più importante è che i risultati ottenuti non rimangano solo un adempimento documentale, ma diventino il punto di partenza per progettare gli aggiornamenti futuri, concentrandosi sugli aspetti che hanno evidenziato maggiori criticità.
Domanda: Con il nuovo Accordo è ancora possibile organizzare corsi destinati a lavoratori appartenenti ad aziende diverse?
Risposta: Sì, ma con maggiore attenzione rispetto al passato. L’Accordo e le FAQ chiariscono infatti che non è il codice ATECO a determinare automaticamente l’omogeneità di un’aula, bensì i rischi realmente presenti nelle attività svolte dai partecipanti. Questo significa che possono essere organizzati corsi interaziendali, purché i lavoratori siano esposti a rischi analoghi e svolgano mansioni comparabili, così da garantire contenuti formativi coerenti con le effettive esigenze di prevenzione. L’obiettivo perseguito dal legislatore è infatti quello di superare un’impostazione puramente amministrativa, privilegiando una formazione realmente costruita sulla valutazione dei rischi aziendali.
Domanda: Perché il nuovo Accordo non prevede più il codice ATECO tra i contenuti minimi dell’attestato? È comunque possibile inserirlo?
Risposta: L’eliminazione del riferimento al codice ATECO non è una dimenticanza, ma una scelta coerente con l’impostazione del nuovo Accordo. La formazione, infatti, non deve essere costruita sulla classificazione ATECO dell’azienda, bensì sui rischi effettivamente individuati nella valutazione dei rischi. Per questo motivo il codice ATECO non compare più tra gli elementi obbligatori dell’attestato.
Ciò non significa, però, che sia vietato inserirlo. Come chiarito anche nelle FAQ ministeriali, quelle indicate dall’Accordo rappresentano le informazioni minime obbligatorie: il soggetto formatore può aggiungere ulteriori dati ritenuti utili, compreso il codice ATECO.
Domanda: Come si fa a calcolare da quando decorre il quinquennio di aggiornamento degli RSPP?
Risposta: Il nuovo Accordo ha semplificato un aspetto che negli anni aveva generato numerose incertezze. In particolare, c’è una frase nella parte degli esoneri, prima della fine dell’Accordo, in cui c’è scritto che un RSPP deve essere in grado di dimostrare di avere nell’ultimo quinquennio almeno 40 ore di aggiornamento. Quindi hanno voluto unificare tutto dicendo: “Oggi siamo nel 2026; dal 2021 al 2026 devi aver fatto 40 ore di formazione” nell’ultimo quinquennio di cui parliamo.
Pertanto, per dimostrare il mantenimento dei requisiti professionali, l’RSPP deve poter documentare di aver svolto 40 ore di aggiornamento nell’ultimo quinquennio.
Domanda: È ancora possibile utilizzare i convegni come aggiornamento per RSPP e ASPP? E i relatori dei convegni devono avere gli stessi requisiti dei docenti/formatori?
Risposta: In passato i convegni potevano coprire soltanto una parte delle ore di aggiornamento. Oggi, invece, gli RSPP e gli ASPP possono maturare l’intero monte ore di aggiornamento attraverso convegni e seminari validi, purché questi rispettino le condizioni previste dall’Accordo.
Diverso è invece il tema dei requisiti dei relatori. Le FAQ ministeriali precisano infatti che i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 riguardano i corsi di formazione e aggiornamento, ma non si applicano automaticamente ai convegni e ai seminari, proprio perché si tratta di eventi con finalità differenti. Tuttavia, la medesima FAQ inserisce una novità: per essere valido ai fini dell’aggiornamento per ASPP/RSPP, al termine del convegno deve essere somministrato un test di verifica finale.
Domanda: Chi ha frequentato il corso per preposti secondo la precedente disciplina e ha svolto il ruolo per meno di 10 anni, può limitarsi all’aggiornamento oppure deve ripetere il corso?
Risposta: Questo è probabilmente uno dei quesiti che genera più dubbi. Per le figure che non hanno subito modifiche sostanziali, come RSPP e ASPP, l’Accordo consente di mantenere valida la formazione pregressa, purché vengano rispettati gli obblighi di aggiornamento.
Diverso è invece il caso dei preposti, il cui percorso formativo è stato profondamente rivisto: la durata minima è passata, infatti, da 8 a 12 ore e sono stati ridefiniti contenuti e obiettivi. L’Accordo riconosce la formazione già svolta, se i contenuti risultano sostanzialmente equivalenti a quelli oggi previsti. Tuttavia, questa valutazione potrebbe essere oggetto di interpretazioni differenti da parte degli Organi di vigilanza. Per questo motivo, soprattutto nei casi più datati o nei quali la documentazione disponibile non consenta di dimostrare la piena corrispondenza dei contenuti, quello che si consiglia di fare è di rifare il corso ex novo, evitando così il rischio di contestazioni.
📌 Non hai potuto partecipare al webinar gratuito organizzato da Istituto Informa oppure desideri rivederlo? Guarda la registrazione integrale su YouTube: “Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia davvero nella formazione sicurezza”.

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