Reati ambientali e confisca dei beni: le novità del D.Lgs. 186/2026

Reati ambientali e confisca dei beni: le novità del D.Lgs. 186/2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 del Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 186 – attuativo della direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni ed in vigore dal 31 ottobre 2026 – vengono introdotte importanti novità che incidono anche sul D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente – T.U.A.).
Vediamo cosa cambia per imprese e professionisti HSE.

Gli obiettivi del provvedimento e l’impatto sul settore ambientale

Il D.Lgs. n. 186/2026 nasce per rafforzare gli strumenti di individuazione, sequestro e confisca dei beni derivanti da attività illecite o utilizzati per commettere reati, allineando l’ordinamento nazionale agli standard comunitari. Sebbene il decreto tocchi diversi testi normativi (tra cui il Codice penale e il Codice antimafia), un’attenzione particolare è riservata ai delitti ambientali e alla filiera dei rifiuti, con l’intervento mirato su specifici articoli del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Le modifiche al codice penale (art.2)

Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, all’art. 2 apporta modifiche al Codice penale, in particolare:

  • dopo l’articolo 240-bis è inserito il seguente: «240-ter (Confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari). – Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale […] quando non è possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca dei beni o delle altre utilità dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente a quello del bene strumentale. […]».
  • dopo l’articolo 240-ter è inserito il seguente: «240-quater (Confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari). – Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale […] se l’imputato non ha la disponibilità di beni di valore equivalente, anche per interposta persona, il giudice può disporre la confisca altresì dei beni che l’imputato ha trasferito ad una persona estranea al reato al fine di sottrarli agli effetti della confisca. In questo caso, la confisca può essere disposta solo quando è accertato che il terzo estraneo, al momento del trasferimento, conosceva le finalità perseguite dall’imputato. […]».

Le modifiche al D.Lgs. 152/06 (art.8)

Il provvedimento in esame, all’art. 8 introduce le seguenti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

  • Articolo 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari): dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
  • Articolo 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi): dopo il terzo comma è inserito il seguente: «4. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.»;
  • Articolo 259-bis (Aggravante dell’attività di impresa): dopo il primo comma è inserito il seguente: «2. Nei casi di cui al primo comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.».
    La rubrica del medesimo articolo è inoltre sostituita dalla seguente: «Aggravante dell’attività d’impresa. Confisca».

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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