Patenti gas tossici: rinnovo abilitazioni, normativa e revisione periodica quinquennale

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Ogni anno il Ministero provvede al rinnovo quinquennale delle patenti di abilitazione alle operazioni di impiego dei gas tossici ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (art.35). La Patente può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio (ai sensi dell’art. 36 del Regio Decreto) e decade se non è rinnovata in tempo utile.

Di seguito riportiamo la normativa di riferimento per le patenti dei gas tossici e i decreti di rinnovo delle abilitazioni, emanati nel tempo.

Revisione e rinnovi patenti gas tossici

La revisione delle patenti di abilitazione all’uso di gas tossici cade ogni anno. Il Ministero lavoro provvede con decreto direttoriale al rinnovo delle abilitazioni scadute nel quinquennio precedente.

  • Revisioni Patenti Gas tossici 2018 – Con DECRETO 20 dicembre 2022 il MINISTERO DELLA SALUTE dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018;
  • Revisioni Patenti Gas Tossici 2017 – Con Decreto 19 gennaio 2022 il Ministero della salute dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.
  • Revisioni Patenti Gas tossici 2016 – Con Decreto 23 dicembre 2020 del MINISTERO DELLA SALUTE (in GU n.5 del 8-1-2021) si dispone la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.
  • Revisioni Patenti Gas tossici 2015 -Con DECRETO 19 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta (Serie Generale n.201 del 12-08-2020) si dispone la revisione delle patenti rilasciate/revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.
  • Revisioni Patenti gas tossici 2014 – Con DECRETO 15 gennaio 2019  si dispone la revisione delle patenti rilasciate/revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014;
  • Revisioni Patenti Gas tossici 2013 – Con Decreto 20 febbraio 2018 – Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013;
  • Revisioni Patenti Gas tossici 2012 -Con Decreto 6 febbraio 2017 il Ministero della Salute indica la revisione quinquennale delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012;
  • Revisioni Patenti Gas tossici 2011 -Con Decreto dirigenziale 24 dicembre 2015, (in Gazzetta Ufficiale n. 89, del 17 febbraio 2016) si dispone la revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011;

Patenti gas tossici: normativa di riferimento

Il decreto di riferimento per le patenti di gas tossici è il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici» e successive modificazioni:
Nel decreto si prevede che l’utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici siano subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria.

Requisiti degli addetti all’impiego di gas tossici

Gli addetti all’impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al capo VII, del regio decreto n. 147/1927.
Il suo rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto che, all’art. 35 regola l’ipotesi di “Revisione” richiedendo ai titolari delle patenti di abilitazione l’obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Documentazione di riferimento per la patente di abilitazione all’utilizzo di gas tossici

    Gli interessati al patentino devono presentare la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell’art. 27 e di data non anteriore a due mesi, ovvero:

    • Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
    • Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
      • non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici;
      • non presenta segni d’intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
      • ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
      • possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.

    Il prefetto, qualora dall’esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d’idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l’eseguita revisione.

    Patenti gas tossici: le novità introdotte dal DL del FARE

    Con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 o DL del FARE convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 è stato disposto (con l’art. 42, comma 3) che per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, non si applicano le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4°, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

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