Decreto 22 giugno 2026: ecco le violazioni che bloccano l’accesso ai benefici normativi e contributivi

Decreto 22 giugno 2026: ecco le violazioni che bloccano l’accesso ai benefici normativi e contributivi

Con il decreto n. 78 del 22 giugno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato attuazione alla modifica introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge n. 19/2024 e ha individuato le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per cui non è possibile accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legge.
Il provvedimento introduce un criterio di proporzionalità, graduando la durata dello stop alle agevolazioni in base alla gravità degli illeciti accertati.

La graduazione delle sanzioni: da 3 a 24 mesi di stop ai benefici

Il Decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026 individua le infrazioni che, se accertate con provvedimenti definitivi (quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzioni divenute definitive), determinano l’esclusione dai benefici per un periodo che va da tre a ventiquattro mesi.
La durata massima dell’esclusione (24 mesi) è riservata alle fattispecie più gravi, ovvero:

  • Rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.).
  • Omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, c.2, c.p.).
  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – caporalato (art. 603-bis c.p.).

È invece stabilita un’esclusione di 18 mesi per le lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di sicurezza (art. 590, comma 3, c.p.).

Violazioni del D.Lgs. 81/2008 e irregolarità lavorative

L’allegato al decreto non ricomprende solo i reati più gravi, ma traccia un perimetro dettagliato che comprende specifiche violazioni del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e irregolarità nei rapporti d’impiego:

  • 12 mesi di stop: previsti per violazioni di disposizioni sanzionate da articoli chiave del D.Lgs. n. 81/2008: artt. 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); oltre che per violazioni alle disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo).
  • 8 mesi di stop: applicati in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998).
  • 6 mesi di stop: previsti per ipotesi di lavoro sommerso (art. 3, commi da 3 a 5, del DL n. 12/2002) e per violazioni in materia di patente a crediti per l’edilizia (art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008).
  • 3 mesi di stop: stabiliti per violazioni della disciplina sull’orario di lavoro (artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003), circoscritte però ai casi che interessano almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata, nonché per ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ambito applicativo e clausola di salvaguardia per la prescrizione

Il decreto stabilisce espressamente che le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. n.124/2004) oppure di oblazione (artt. 162 e 162-bis del codice penale).
Questa previsione evita che fattispecie regolarizzate ed estinte sul piano penale possano produrre automaticamente effetti pregiudizievoli e punitivi anche sul fronte dei benefici normativi e contributivi.

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