Interpello n. 3/2026: videoterminalisti e requisiti dei luoghi di lavoro

Interpello n. 3/2026: videoterminalisti e requisiti dei luoghi di lavoro

L’Interpello n. 3/2026 chiarisce l’applicazione della disciplina sui videoterminali e i requisiti dei locali destinati alle postazioni di controllo. La Commissione per gli Interpelli richiama, in particolare, le definizioni previste dall’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 e le disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV sui luoghi di lavoro.

L’interpello n. 3/2026 del 24 settembre 2026

L’Interpello n. 3/2026, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, è stato esaminato nella seduta della Commissione per gli Interpelli del 24 settembre 2026.
Il quesito, presentato da USB Lavoro Privato, riguarda gli agenti di stazione ANM della Metropolitana di Napoli e chiede chiarimenti, da un lato, sulla possibile qualificazione degli agenti di stazione come “videoterminalisti” ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 e, dall’altro, sull’applicazione dei requisiti previsti dall’Allegato IV del TUSL per i locali destinati ai banchi agenti.

Videoterminalista: definizione e requisiti secondo il D.Lgs. 81/08

La Commissione richiama innanzitutto le definizioni contenute nell’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008:

  • La norma definisce il videoterminale come «uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato».
  • La definizione di lavoratore, ai sensi del medesimo articolo, comprende invece chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.

L’applicazione del Titolo VII a prescindere dalla mansione svolta

È proprio questo il criterio richiamato dalla Commissione nella risposta.
Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dall’articolo 175, rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, relativo alle attrezzature munite di videoterminali.

La Commissione precisa inoltre che, quando ricorrono tali presupposti, le relative disposizioni trovano applicazione indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.
Questo è quindi il punto centrale della risposta: ai fini dell’applicazione della disciplina sui videoterminali rilevano le condizioni individuate dall’articolo 173, comma 1, lettera c), e non la specifica denominazione della mansione svolta.

Requisiti dei luoghi di lavoro e postazioni di controllo: cosa prevede la norma

Il secondo quesito riguarda invece i locali destinati ai banchi agenti presenti nei mezzanini delle stazioni e, in particolare, i requisiti relativi ad altezza, cubatura e superficie.
La Commissione parte dalla definizione di luogo di lavoro contenuta nell’articolo 62 del D.Lgs. 81/2008, che comprende i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché gli altri luoghi di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibili al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
L’articolo 63 stabilisce quindi che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti dell’Allegato IV.

Altezza, cubatura e superficie: i criteri dell’Allegato IV

Per i locali destinati alle postazioni di lavoro trovano pertanto applicazione le disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, con riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.

L’Interpello richiama inoltre specificamente i punti 1.2.4 e 1.2.5 dell’Allegato IV.
Il punto 1.2.4 prevede, tra l’altro, la possibilità che, quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l’organo di vigilanza competente per territorio consenta altezze minime inferiori a quelle indicate e prescriva l’adozione di adeguati mezzi di ventilazione.
Il punto 1.2.5 stabilisce invece che, per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

I chiarimenti della Commissione Interpelli

Sulla disciplina dei videoterminali, il chiarimento è quindi riferito alla sussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 173: 20 ore settimanali di utilizzo sistematico o abituale del videoterminale, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175. In presenza di tali condizioni, trovano applicazione le disposizioni del Titolo VII.
Per quanto riguarda invece i locali destinati alle postazioni di controllo, la Commissione riconduce tali spazi alla nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

Testo integrale dell’Interpello n. 3/2026 (PDF)

Per il quadro completo dei quesiti e delle indicazioni della Commissione per gli Interpelli, si rinvia al testo integrale dell’Interpello n. 3/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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