Albo gestori

Veicoli per trasporto di cose: indicazioni per l’iscrizione all’Albo Gestori

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Nell’ultima circolare del Comitato nazionale Gestori n. 345 del 30 aprile 2015, si forniscono indicazioni sulla disponibilità temporanea mediante comodato o locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose, ai fini dell’iscrizione.

In via generale, viene consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegheranno alla domanda, copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il Comitato spiega che relativamente al trasporto per conto di terzi, ai sensi dell’art.84 del Codice della strada, i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime.

In base ad una circolare ministeriale n. 995 del 9 settembre 2013, l’impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.
La citata circolare del MIT ha poi chiarito che nell’ambito dell’esercizio dell’attività dell’autotrasporto di cose per conto di terzi non è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione o di subcomodato. Secondo l’Albo lo stesso principio deve essere applicato anche al caso di disponibilità di veicoli per il trasporto in conto proprio presi in locazione ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del Codice della strada. Non si ritiene, invece, che possa essere ricompresa nella disciplina della locazione senza conducente, la locazione finanziaria (leasing).
Pertanto, l’impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo diversa indicazione del contratto di locazione finanziaria.

Riferimenti normativi:
Circolare n. 345 del 30 aprile 2015
Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo. Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013.

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Redazione InSic

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