Contaminazione ambientale: misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza?

Contaminazione ambientale: misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza?

Può l’Amministrazione imporre al gestore incolpevole di contenere una contaminazione già in atto, qualificando l’intervento come una semplice misura di prevenzione? La risposta non dipende dal nome attribuito al provvedimento. Vale la sostanza dell’intervento richiesto: se l’inquinamento si è già verificato e le opere servono a impedirne la propagazione, non si è più nel campo della prevenzione. Si entra, invece, in quello della messa in sicurezza d’emergenza, i cui obblighi non possono essere trasferiti sul proprietario o sul gestore non responsabile.È questo il confine tracciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5592 del 13 luglio 2026.

  1. Contaminazione delle acque sotterranee: come nasce la controversia
  2. Quali obblighi gravano sul proprietario o gestore incolpevole?
  3. Misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza: la differenza
  4. Conta la finalità dell’intervento, non la sua denominazione
  5. In sintesi: prevenzione, messa in sicurezza e obblighi del gestore
  6. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  7. Approfondimenti a cura dell’autore

Contaminazione delle acque sotterranee: come nasce la controversia

La vicenda trae origine dall’accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.La Provincia non aveva ancora concluso il procedimento diretto a individuare il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006.

Nelle more di tale individuazione, la Regione aveva imposto al gestore del sito alcuni interventi, qualificandoli come misure di prevenzione ai sensi dell’art. 245 del Testo Unico Ambientale.Il gestore aveva però contestato il provvedimento. Secondo la sua prospettazione, dietro la formale qualificazione di “misure di prevenzione” si celavano, in realtà, vere e proprie attività di messa in sicurezza d’emergenza: interventi destinati a contenere una contaminazione già esistente e, proprio per questo, non esigibili nei confronti di un soggetto non individuato come responsabile dell’inquinamento.

Quali obblighi gravano sul proprietario o gestore incolpevole?

Il D.Lgs. n. 152/2006 distingue nettamente due posizioni.Da una parte vi è il responsabile della contaminazione, sul quale gravano gli obblighi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica previsti dagli artt. 242 e seguenti.

Dall’altra vi è il proprietario o il gestore non responsabile, al quale la legge impone obblighi più circoscritti. L’art. 245, comma 2, stabilisce che il proprietario o il gestore che rilevi il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, oppure il pericolo concreto e attuale del loro superamento, debba:

  • darne comunicazione alle autorità competenti;
  • adottare le necessarie misure di prevenzione.

Il proprietario incolpevole, quindi, non può restare passivo davanti a una minaccia ambientale. Ma neppure può essere trasformato, attraverso una diversa qualificazione formale degli interventi, nel soggetto obbligato a eseguire attività proprie del responsabile dell’inquinamento.

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