Sublocazione veicoli per trasporto rifiuti: chiarimenti dal Comitato gestori

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Con Circolare n.1/2019 del 28 gennaio il Comitato Gestori Ambientali risponde ad un quesito in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori”.
Trattasi di un caso di sublocazione di veicolo per il trasporto di cose di cui si richiede l’iscrizione. Si ricade o meno nei divieti previsti dal Ministero Infrastrutture (Circolare n. 5681/2015) e del Comitato Gestori (Circolare n.345/2015)?
Il Comitato dice di no, trattandosi di veicolo utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e nel rispetto del limite ponderale (6 ton): pertanto l’attività risulta liberalizzata e non soggetta al divieto sopra menzionato…

Il Caso
Tutto parte dalla presentazione per l’iscrizione all’Albo di un veicolo immatricolato ad uso di terzi, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, preso in locazione da un’impresa di noleggio la quale, a sua volta, ne dispone mediante locazione da altra impresa di noleggio.
Si chiede al Comitato se tale caso rientra o meno nel divieto di sublocazione riportato nella Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 e nella Circolare del Comitato nazionale prot. n. 345 del 30 aprile 2015.

Secondo il Comitato
Nella Circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 viene espresso il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intenzione di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate: il divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
Nel caso in esame, invece il veicolo viene utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e, trattandosi di veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, rientra nella previsione di cui all’art. 83, comma 2, ultimo periodo, del Codice della strada, secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n. 298/1974 e le norme sul possesso dei titoli autorizzativi.
Pertanto, chiarisce a scanso di equivoci il Comitato, “l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel già menzionato limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l ‘utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada”.
Inoltre, con riferimento al caso in esame, avvenendo la prima locazione tra due imprese di noleggio, e non tra due imprese che effettuano il trasporto di cose in conto proprio, non trova applicazione il divieto di sublocazione di cui al punto l, secondo periodo, della circolare del Comitato nazionale prot. n. 345 del 30 aprile 2015.

Riferimenti normativi:
Circolare n. 1 del 2019
Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo

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Redazione InSic

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