Rumore: l’accertamento non deve avvenire per forza tramite perizia

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L’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica. È quanto stabilisce la Cassazione della sentenza n. 39833/2017. Il Commento è a cura di Andrea Quaranta, (Environmental Risk and crisis manager) tratto dalla Banca Dati Sicuromnia.

Il Caso
Il legale rappresentante di un albergo era stato condannato per aver disturbato le occupazioni o il riposo delle persone abusando di strumenti sonori e, in particolare, di un impianto di amplificazione musicale e di uno di condizionamento d’aria.
Nel ricorso per Cassazione, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 659 c.p., comma 2, e della legge n. 447/95, trattandosi, nella specie, di una condotta di rilievo soltanto amministrativo, non potendosi ravvisare gli estremi dell’art. 659 c.p., comma 1, come invece affermato nella sentenza;

Secondo la Cassazione
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, infatti:
– l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete;
– per la prova dell’effettivo disturbo di più persone (trattandosi di reato di pericolo presunto) è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (ex multis, vedi Cassazione Penale, n. n. 8351/2014);
l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, e il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (in questi termini, si veda Cass. Pen., n. 11031/2015),
evidenziando come l’albergo fosse munito di un impianto di condizionamento dell’aria che non era insonorizzato, era privo di paratie ed era particolarmente rumoroso, e tale da disturbare il riposo quotidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni.
Situazione che, pertanto, impediva di configurare il solo illecito amministrativo, non potendosi configurare una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera, come tale insuscettibile di riduzione di emissioni.

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Redazione InSic

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