Riciclaggio navi: un decreto sulle procedure da seguire

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Con Decreto 12 ottobre 2017 il Ministero delle Infrastrutture disciplina le procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi.

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All’art. 2 si dettano le definizioni, fra le quali segnaliamo la nozione di “impianto di riciclaggio delle navi”: ogni cantiere navale di demolizione iscritto all’albo speciale dei demolitori di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, nonché un impianto ubicato sul territorio nazionale che svolge attività di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili con le disposizioni del citato regolamento.
Inoltre la “autorità competente” viene indicata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione.

Art. 3 si indicano i compiti dell’autorità competente: istituire l’elenco degli impianti di riciclaggio autorizzati, individuare le persone di contatto (incaricate di informare o consigliare le persone fisiche o giuridiche che desiderano informazioni -vedi art. 19 del Regolamento), e redigere la Relazione richiesta a livello europeo (art. 21 del Regolamento), contenente l’elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio e la relativa ubicazione, un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento e le informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro.
Inoltre, l’autorità competente stabilisce i requisiti generali per l’approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
Infine, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, l’autorità competente rilascia ai cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento.

In base all’Art. 5 si ricorda che il proprietario di una nave che voglia procedere alla demolizione e approvazione del piano di riciclaggio deve farne dichiarazione all’ufficio marittimo di iscrizione, indicando l’impianto di riciclaggio: sarà poi l’ufficio marittimo a trasmettere le informazioni ricevute al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio, e all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio, ai fini dell’attività di controllo.

Riferimenti normativi:
DECRETO 12 ottobre 2017 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.
(GU n.249 del 24-10-2017)

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Redazione InSic

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