D.Lgs. 197/2026: le novità su AIA, Sistemi di Gestione Ambientale e Piani di Trasformazione

D.Lgs. 197/2026: le novità su AIA, Sistemi di Gestione Ambientale e Piani di Trasformazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197, in vigore dal 12 novembre 2026. Il provvedimento recepisce la Direttiva (UE) 2024/1785 (c.d. Direttiva IED 2.0) che modifica la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.
Strutturato in 45 articoli e un allegato, il nuovo decreto introduce modifiche sostanziali al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06). Analizziamo di seguito le principali novità.

La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L’Articolo 1 del D.Lgs. n. 197/2026 aggiorna l’articolo 4 del D.Lgs. 152/06, ampliando il raggio d’azione dell’AIA. Oltre alla prevenzione e riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo, l’autorizzazione è ora esplicitamente orientata a migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse.
L’obiettivo normativo integra la promozione dell’economia circolare e della decarbonizzazione, per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso.

D.Lgs. 197/2026 – Art. 1 (Modifiche all’art.4 del D.Lgs. 152/2006)
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b) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e VIII-bis alla parte seconda e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, e la produzione di rifiuti, a migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse, nonché a promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione, per garantire che ciascuna attività contribuisca all’obiettivo di conseguire, a scala unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente nel loro complesso».

Obbligo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

L’Articolo 13 del nuovo decreto (Modifiche all’articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) introduce l’obbligo per i gestori delle installazioni soggette ad AIA di predisporre e attuare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
Le scadenze differenziate prevedono:

  • Installazioni esistenti: adeguamento entro il 1° luglio 2030;
  • Nuove installazioni (autorizzate successivamente): entro il termine fissato per la prima comunicazione di rispetto delle condizioni AIA (art. 29-decies, comma 1).

Il gestore deve inoltre sottoporre l’SGA ad audit effettuato da un organismo accreditato, almeno ogni tre anni, per la valutazione della conformità.
Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi già certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).

D.Lgs. 197/2026 – Art. 13 (Modifiche all’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006)
1. All’articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per ogni installazione che ricade nell’ambito di applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno acquisito l’autorizzazione integrata ambientale successivamente, entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui all’articolo 29-octies, comma 3, per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.
Inoltre, per verificare la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all’articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi già certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1221/2009». …omissis…

I Piani di trasformazione verso la neutralità climatica

Sempre l’articolo 13 del D.Lgs. 197/2026 (che interviene sull’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06) introduce il Piano di trasformazione, una mappa strategica di lungo periodo che i gestori dei grandi impianti industriali (ad alta intensità energetica o impatto ambientale) devono preparare per pianificare come la propria azienda si evolverà, verso un’economia sostenibile, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.
Il piano di trasformazione diventa, quindi, un documento operativo integrato nel Sistema di Gestione Ambientale.
Principali scadenze e requisiti:

  • Entro il 30 giugno 2030: il gestore deve inserire il piano all’interno del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
  • Entro il 30 giugno 2031: verifica di conformità da parte di un ente terzo accreditato e pubblicazione degli esiti per garantire la trasparenza.

D.Lgs. 197/2026 – Art. 13 (Modifiche all’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006)
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9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell’allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un’economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell’impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all’articolo 29-octies, comma 11-ter. Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità a un’altra legislazione dell’Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti. […].»

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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