13.10.26
16.07.26 - Redazione InSic
Con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le prime specifiche tecnico-amministrative per l’adeguamento dei sistemi informativi dei soggetti titolari delegati ai sensi del D.M. 9 luglio 2024, n. 115, in vista della futura messa in esercizio di SFeRA (Sistema Informativo della Formazione e Registro Attestazioni).
Il nuovo sistema è destinato ad alimentare il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL), istituito dalla legge n. 198/2025, attraverso la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai percorsi formativi e alle attestazioni rilasciate negli ambiti di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nell'articolo
L’istituzione del Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL), prevista dalla legge n. 198/2025, è finalizzata a raccogliere e rendere disponibili, in formato digitale, le informazioni relative ai percorsi formativi e di apprendimento degli individui negli ambiti di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, diversi dall’istruzione scolastica e universitaria.
In questo quadro si inserisce la Circolare n. 7 del 1° luglio 2026, con la quale il Ministero fornisce ai soggetti titolari delegati, individuati dall’articolo 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115, le prime indicazioni tecnico-amministrative necessarie per l’adeguamento dei rispettivi sistemi informativi, in vista della futura istituzione del Sistema informativo della formazione e registro attestazioni (SFeRA). Come precisato nella Premessa del documento, le indicazioni fornite hanno carattere ricognitivo e preparatorio e riguardano, in particolare, gli elementi che incidono sulla strutturazione delle banche dati, sulla gestione delle anagrafiche, sulla codifica dei percorsi formativi, sulla raccolta dei dati individuali di frequenza e sulla registrazione delle attestazioni.
Sebbene la Circolare n. 7/2026 sia rivolta ai soggetti titolari delegati, individuati dalla norma, chiamati ad adeguare i propri sistemi informativi, il documento riguarda da vicino anche il settore della salute e sicurezza sul lavoro. Tra i percorsi formativi destinati a confluire in SFeRA rientrano infatti anche quelli svolti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i quali la Circolare disciplina le tempistiche di conferimento dei dati.
L’obiettivo del sistema è consentire la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai percorsi formativi e alle attestazioni nell’ambito del Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL), secondo quanto previsto dalla normativa.
SFeRA rappresenta la base informativa nazionale di riferimento per la raccolta, la gestione, la conservazione, la tracciabilità e l’interoperabilità delle informazioni relative ai percorsi formativi e di apprendimento e alle attestazioni rilasciate agli individui, relativamente agli ambiti precedentemente richiamati. La Circolare descrive l’architettura generale del sistema, le modalità di trasmissione dei dati e le informazioni che dovranno essere predisposte dai soggetti conferenti, nel rispetto delle specifiche tecniche che saranno progressivamente definite dal Ministero.
Il documento prevede che le attestazioni dovranno essere gestite attraverso “dati strutturati e metadati interoperabili, superando logiche esclusivamente documentali”. Le informazioni associate alle attestazioni dovranno inoltre consentire la successiva registrazione nel Fascicolo Elettronico del Lavoratore, la consultazione da parte dell’interessato e la futura fruizione attraverso gli strumenti nazionali di portafoglio digitale, secondo le specifiche tecniche ministeriali.
Per consentire l’interoperabilità tra i sistemi informativi dei soggetti conferenti e SFeRA, la Circolare individua tre principali componenti informative:
Il paragrafo 9 della Circolare è dedicato alle tempistiche di conferimento dei dati.
Per i percorsi di formazione svolti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, così come per quelli di durata inferiore alle trenta ore o alle due settimane, la Circolare prevede che il conferimento dei dati relativi al percorso, alla frequenza e all’attestazione avvenga, anche mediante invio unico, con cadenza giornaliera e comunque almeno entro quindici giorni dalla conclusione del percorso formativo.
Come detto, la Circolare n. 7/2026 ha carattere preparatorio e si rivolge ai soggetti titolari delegati chiamati ad adeguare i propri sistemi informativi.
Le disposizioni finali precisano che la Circolare non introduce obblighi immediatamente operativi di conferimento, né modifica la disciplina vigente in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Le modalità operative definitive saranno definite con il decreto istitutivo di SFeRA e con la successiva documentazione tecnico-amministrativa.
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