10.07.26 - Redazione InSic
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 5484/2026 con le indicazioni operative rivolte al personale ispettivo in materia di rischio da stress termico ambientale. Il documento si inserisce nel solco delle precedenti note emanate dall’Ispettorato (prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023) e recepisce le disposizioni del D.M. n. 95/2025, che ha recepito il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
La nota INL ribadisce che l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi climatici estremi rende necessario affrontare il rischio da calore attraverso una pianificazione strutturata, superando un approccio esclusivamente emergenziale.
Nell'articolo
Nel corso delle attività ispettive effettuate durante la stagione estiva, particolare attenzione dovrà essere riservata ai comparti maggiormente esposti alle alte temperature, tra cui:
In questi settori gli ispettori dovranno verificare prioritariamente le misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e da insolazione.
La nota individua quindi gli aspetti che dovranno essere oggetto di specifico accertamento durante l’attività di vigilanza.
L’attività ispettiva dovrà verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia stato integrato con una specifica valutazione del rischio da stress termico, prevedendo adeguate misure di prevenzione e mitigazione, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008.
Tra gli elementi da controllare rientrano le misure organizzative adottate dall’azienda, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione dei turni nelle ore più fresche della giornata o la sospensione delle attività nelle fasce orarie maggiormente critiche (12:00 – 16:00).
Gli ispettori dovranno inoltre accertare la presenza di pause programmate in aree ombreggiate o climatizzate, la disponibilità di acqua potabile e l’utilizzo di indumenti di lavoro adeguati alle condizioni climatiche, leggeri, traspiranti e protettivi.
La nota richiama anche gli aspetti organizzativi e gestionali legati alla prevenzione. In particolare, dovrà essere verificato che lavoratori e preposti abbiano ricevuto un’adeguata informazione sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
Specifica attenzione dovrà essere riservata al coinvolgimento del Medico Competente, chiamato a individuare eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori maggiormente esposti o particolarmente vulnerabili agli effetti delle elevate temperature.
L’attività di vigilanza dovrà infine verificare che il RLS o RLST sia stato consultato nell’ambito della valutazione dei rischi.
La nota richiama quanto già precisato dall’INL con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023. Nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Analogo obbligo di intervento ricade sul preposto, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, qualora durante l’attività lavorativa rilevi condizioni di pericolo.
La nota invita inoltre gli Uffici territoriali dell’Ispettorato a promuovere attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l’utilizzo degli strumenti previsionali e dei sistemi di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.
La corretta valutazione del rischio da stress termico si inserisce nel più ampio sistema di gestione della salute e sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008. Per approfondire gli obblighi del datore di lavoro, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e le misure di prevenzione e protezione, consulta i volumi di EPC Editore dedicati alla sicurezza sul lavoro.





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