Conversione Decreto Liquidità: rifiuti, pneumatici e non solo. Le novità in materia di ambiente

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All’interno del Decreto Liquidità (DL 23/2020) convertito con LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 (in vigore dal 7 giugno 2020) spunta una novità in materia di sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie ed in materia di pneumatici fuori uso e l’introduzione dei “servizi ambientali” comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti fra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge 190/2012.
Confermata la previsione dell’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 che ha modificato l’art. 103 del DL CURA ITALIA spostando dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 il termine (previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103) ultimo per la sospensione del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020.L’indicazione ha effetti come abbiamo visto, per esempio, sulla iscrizione dei veicoli nell’Albo Gestori.

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari

Nel nuovo art. 30 bis si dettano “Norme in materia di rifiuti sanitari” e si inserisce la previsione che,
i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254) presso le strutture sanitarie pubbliche e private vanno sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, fino a 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (31 luglio 2020).

Modifiche alle attività maggiormente esposte a infiltrazione mafiosa

Con il nuovo art. 4 bis introdotto in sede di conversione del DL Liquidità vengono introdotte modifiche alla lista di attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” contenute nell’articolo 1 comma 53 della LEGGE anticorruzione (6 novembre 2012, n. 190):
• Aggiunte le seguenti voci:
– «i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
– i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
– i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».))
Rimosse le seguenti voci pre-esistenti
– trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
– trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
– per conto di terzi;

Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

Nel nuovo art. 4 ter del Decreto Liquidità si stabilisce che (a causa dell’emergenza COVID-19) gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale per l’anno in corso siano parametrati su base biennale anziché annuale (come previsto dall’articolo 228, comma 1, del Testo Unico Ambiente -D.Lgs. n.152/2006).
Di conseguenza, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati va eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)
(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2020

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

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Redazione InSic

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