Decreto Ambiente DL 177/2026 in vigore: novità e impatto sul D.Lgs. 152/06

Decreto Ambiente DL 177/2026 in vigore: novità e impatto sul D.Lgs. 152/06

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8 ottobre 2026 il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 9 ottobre 2026, introduce importanti novità operative e interviene direttamente sul D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), incidendo su procedimenti di valutazione, terre da scavo e interventi di risanamento.

Il quadro generale del provvedimento e l’entrata in vigore

Il decreto-legge n. 177/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo dal 9 ottobre 2026, delinea un pacchetto di interventi normativi urgenti volto a ottimizzare i procedimenti amministrativi in materia ambientale.
L’obiettivo è da un lato accelerare i controlli e le istruttorie ambientali, dall’altro stanziare risorse e definire regole operative per la gestione dei rischi climatici, l’economia circolare e la bonifica dei siti contaminati (con un focus specifico sull’area della «Terra dei fuochi»).

Rafforzamento delle istruttorie ambientali e competenze VIA

Tra le misure di rilievo, il provvedimento interviene sui procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA). In particolare, il decreto – all’art. 1 – modifica l’articolo 8 del D.Lgs. n. 152/2006, ampliando le competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC per includervi espressamente le verifiche di assoggettabilità a VIA. Vengono inoltre definiti i criteri per finanziare i costi di gestione delle pratiche.

Le novità per gestione materiali e terre e rocce da scavo

Sul fronte dell’economia circolare e della gestione dei materiali, l’art. 4 del DL 177/2026 introduce disposizioni operative per la gestione dei materiali e il recupero delle risorse, inserendo il nuovo articolo 185-ter nel D.Lgs. 152/2006:

  • Terre e rocce da scavo e depositi temporanei: per i materiali gestiti come rifiuti, vengono definiti nuovi limiti per lo stoccaggio temporaneo prima della raccolta, portando la soglia massima fino a 4.000 metri cubi complessivi (di cui massimo 800 metri cubi per la componente pericolosa).
  • Riutilizzo nei piccoli cantieri: viene introdotta una procedura semplificata per il riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione dei materiali da scavo provenienti da cantieri puntuali con volumi non superiori a 20 metri cubi, fermo restando il rispetto delle condizioni documentali ed escludendo i siti soggetti a bonifica o la presenza di additivi/inquinanti specifici.

Gestione dei problemi climatici e bonifiche

Il provvedimento dedica sezioni specifiche alla mitigazione dei rischi derivanti dagli eventi climatici e al completamento degli interventi di risanamento ambientale. In particolare:

  • Emergenze climatiche ed ecologiche (art. 2): il DL introduce misure straordinarie e derogatorie per fronteggiare situazioni di crisi legate alla gestione dei rifiuti, alla tutela della flora e della fauna e al deterioramento ecologico delle matrici ambientali imputabile ai cambiamenti climatici.
  • Bonifiche e “Terra dei Fuochi” (art. 5): intervenendo sulle procedure di bonifica dei siti contaminati del D.Lgs. 152/06 (artt. 244 e 252), velocizza l’emissione delle ordinanze di bonifica, oltre a stanziare ingenti risorse per il risanamento dell’area «Terra dei fuochi».

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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