L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Nota n. 780 del 15 aprile 2026, fornendo le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI). Il provvedimento, in vigore dal 7 aprile 2026, è intervenuto direttamente sul D.Lgs. 81/08, introducendo nuovi adempimenti per i datori di lavoro.
Nell'articolo
L’Ispettorato, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 3729 dell’8 aprile 2026), ha delineato il perimetro d’azione della nuova norma. Le indicazioni operative si concentrano su alcuni aspetti centrali per la gestione della sicurezza nelle PMI:
L’articolo 10 della Legge 34/2026 punta alla semplificazione per le piccole e medie imprese, incaricando l’INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per abbattere gli oneri burocratici delle realtà minori.
Una novità di rilievo riguarda poi l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro.
Il lavoratore che rifiuti di partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione – incluso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro – o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo, perde il diritto al trattamento di sostegno al reddito.
Il medesimo art. 10 della norma introduce l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, è quindi sostituito con il seguente:
“L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.
L’articolo 11 della legge introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, che disciplina l’attività lavorativa prestata in modalità agile, in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire l’assolvimento degli obblighi (specialmente per l’uso di videoterminali) mediante la consegna di un’informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS, contenente i rischi generali e specifici della modalità agile.
L’omessa consegna di tale informativa espone il datore di lavoro e il dirigente alle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. c): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Infine, la Legge 34/2026 – con l’art. 12 – interviene sull’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche. Viene modificato l’Allegato VII del Testo Unico, inserendo l’obbligo di verifica triennale per:
Per una disamina completa di tutti i dettagli, si rimanda alla consultazione del testo integrale della nota dell’Ispettorato.
È possibile consultare il testo integrale della Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 – Prime indicazioni operative Legge n. 34/2026 al link indicato, che rinvia al documento sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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