12.10.26
Il quadro dei doveri a carico di datori di lavoro e dirigenti si completa con l’onere previsto nell’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/08, che disciplina l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tale adempimento, da assolvere in caso di nuova elezione o designazione, rappresenta la base documentale necessaria per alimentare il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), garantendo la piena tracciabilità dei soggetti coinvolti attivamente nel sistema di prevenzione aziendale.
Nell'articolo
Il soggetto obbligato principale è il datore di lavoro. Tuttavia, il D.Lgs. 81/08 (TUSL) estende la responsabilità anche ai dirigenti, nell’ambito delle loro competenze e attribuzioni.
Nello specifico, l’art. 18 comma1 lett. aa) del TUSL prevede per datori di lavoro e dirigenti l’obbligo di:
«aa) comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati».
L’omissione o l’irregolarità di tale comunicazione è punita, ai sensi dell’art. 55, comma 5 lett l) del D.Lgs. 81/08, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
A differenza di altri adempimenti, la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non ha cadenza periodica. L’obbligo non deve essere assolto annualmente se il rappresentante rimane lo stesso, ma è vincolato ad eventi specifici, quali:
Inizialmente, l’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/08 prevedeva una comunicazione da effettuarsi con cadenza annuale. Tuttavia, il quadro normativo è stato modificato dal D.Lgs. 106/2009 (cd. Decreto correttivo), che è intervenuto sull’articolo in questione eliminando il termine “annualmente”. Da quel momento, l’obbligo sorge esclusivamente in presenza di una nuova elezione o designazione.
L’INAIL, con la successiva Circolare n. 43 del 25 agosto 2009, ha recepito il correttivo e chiarito che la comunicazione va effettuata solo in caso di variazioni. Per quanto riguarda il termine, la prassi e le istruzioni software dell’Istituto indicano che l’invio deve avvenire tempestivamente (solitamente entro 30 giorni dall’evento), ma il portale rimane aperto per “fotografare” la situazione dell’anno precedente fino al 31 marzo.
L’adempimento si assolve esclusivamente tramite il portale INAIL, in modalità telematica, utilizzando il servizio “Dichiarazione RLS”. L’accesso al servizio online richiede l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.
Una volta effettuato l’invio, il sistema rilascia una ricevuta telematica che attesta l’avvenuto adempimento e che deve essere conservata in azienda per eventuali controlli.
Il sistema prevede procedure differenziate per alcuni comparti specifici, come dettagliato nella Circolare INAIL n. 29 dell’11 luglio 2018.
Sul portale dell’INAIL sono disponibili le risposte alle FAQ sul tema, in particolare:
Si rinvia pertanto, per tutti i chiarimenti, alla pagina ufficiale dell’Istituto.
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