La nuova tutela penale dell’ambiente: cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026

La nuova tutela penale dell’ambiente: cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026

Il D.Lgs. 81/2026 recepisce la Direttiva UE 2024/1203 e introduce importanti novità nella tutela penale dell’ambiente. Cambiano reati ambientali, responsabilità degli enti, sanzioni e alcune disposizioni del D.Lgs. 152/2006 del Codice penale e del D.Lgs. 231/2001: ecco tutte le novità.

  1. D.Lgs. 81/2026: cosa cambia nella tutela penale dell’ambiente
  2. D.Lgs. n. 81/2026: struttura e analisi della norma
    • Art. 1 – oggetto e ambito di applicazione
    • Art. 2 – definizioni
    • Art. 3 – modifiche al Codice penale
      1. L’abrogazione dell’art. 733-bis c.p.
    • Artt. 4 e 5 – I nuovi reati di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra
    • Art. 6 – disposizioni applicabili
    • Art. 7 – pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.)
    • Art. 8 – modifiche al d.lgs. 231/2001
    • Art. 9 – raccolta e trasmissione dei dati statistici
    • Art. 10 – sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale
    • Art. 11 – strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
    • Art. 12 – modifiche al d.lgs. 152/2006
    • Art. 13 – clausola di invarianza finanziaria
  3. Conclusioni: una nuova fase per la tutela penale dell’ambiente
  4. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  5. Approfondimenti a cura dell’autore

D.Lgs. 81/2026: cosa cambia nella tutela penale dell’ambiente

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU - Serie generale n. 113 del 18 maggio 2026), il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 – in vigore dal 2 giugno – ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 che sostituisce le più datate Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

L’intervento ridisegna in profondità il sistema penale ambientale e novella l’art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ampliando il catalogo dei reati presupposto, ridefinendo le fattispecie esistenti e inasprendo il regime sanzionatorio applicabile agli enti. Il tutto dopo il dirompente affacciarsi sulla scena nazionale della Legge n. 147/2025 in recepimento del famoso D.L. n. 16/2025 – cd “terra dei fuochi”.

Le nuove norme superano il precedente quadro in materia di tutela penale dell’ambiente, abbandonando la tradizionale tripartizione tra aria, acqua e suolo e adottando un approccio ecosistemico, che riconduce a tutela unitaria habitat, biodiversità ed ecosistemi. Il legislatore europeo richiede agli Stati membri sanzioni “proporzionate, effettive e dissuasive”, anche nei confronti delle persone giuridiche, e prevede meccanismi rafforzati di coordinamento, raccolta dati e cooperazione transfrontaliera costituendo un punto di svolta nel processo evolutivo della potestà normativa penale dell’Unione europea.

Il decreto introduce nell’ordinamento italiano, pur nel generale e condiviso rilievo della incompletezza del recepimento (peraltro sanabile nel caso di ricorso ad interventi correttivi), rilevanti novità nella responsabilità per i reati ambientali, sia per le modifiche a quelli già previsti (in particolare il delitto di inquinamento ambientale, ormai in una fattispecie di carattere generale contro le varie forme di compromissione o deterioramento delle più varie componenti ambientali), sia per l’introduzione dei tre nuovi reati di commercio di prodotti inquinanti, di produzione e commercio sia di sostanze ozono lesive, sia di gas a effetto serra, tutti previsti come presupposto della responsabilità 231.

Per aziende, imprenditori e operatori economici aumenta allora significativamente il rischio penale connesso alla gestione delle attività produttive, alle autorizzazioni ambientali e alla commercializzazione di prodotti potenzialmente inquinanti.

D.Lgs. n. 81/2026: struttura e analisi della norma

Il nuovo testo è costituito da soli 13 articoli con i quali si va a novellare sia il D.lgs. 152/2006 che il Codice penale e il D.lgs. 231/2001:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Modifiche al codice penale
Art. 4 Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
Art. 5 Produzione e commercio di gas a effetto serra
Art. 6 Disposizioni applicabili
Art. 7 Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 8 Modifiche al d.lgs. 231/2001
Art. 9 Raccolta e trasmissione dei dati statistici
Art. 10 Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale
Art. 11 Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
Art. 12 Modifiche al d.lgs. 152/2006
Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria
Tabella 1. I 13 articoli del nuovo D.Lgs. n. 81/2026.

Art. 1 – oggetto e ambito di applicazione

“Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata direttiva”.

Art. 2 – definizioni

Il decreto legislativo, dopo l’indicazione nell’art. 1 dell’oggetto e dell’ambito di applicazione, offre le nuove definizioni di habitat all’interno di un sito protetto ed ecosistema[1], da considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni più avanti riportate, riproducendo testualmente quelle contenute nell’art. 2 della direttiva.

  • habitat all’interno di un sito protetto: habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
  • ecosistema: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Uno degli aspetti innovativi della riforma di cui si parla riguarda proprio la diversa concezione del bene giuridico “ambiente”. La tutela non riguarda più esclusivamente le singole componenti ambientali, ma l’equilibrio complessivo degli ecosistemi e delle funzioni ecologiche[2].Si tratta di un’impostazione coerente con l’art. 9 della nostra Costituzione che dal 2022 (Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) tutela espressamente ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni[3].

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