30.07.26
08.07.26 - Redazione InSic
Con risposta a interpello ambientale il MASE fornisce chiarimenti su alcuni aspetti interpretativi relativi agli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari installati presso le strutture sanitarie, soffermandosi su deroga autorizzativa, VIA e VIncA, responsabilità nella gestione dell’impianto e gestione dei rifiuti sterilizzati.
Nell'articolo
L’interpello prende origine da una richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano che ha sottoposto al Ministero, ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006, cinque specifici quesiti interpretativi riguardanti:
Il MASE chiarisce che la deroga prevista dall’articolo 7 del DPR 254/2003 riguarda gli impianti di sterilizzazione installati all’interno delle strutture sanitarie che trattano esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura o da strutture funzionalmente collegate. La deroga è legata alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio dell’impianto, non alla sua titolarità. Se tali condizioni non sono rispettate, trova applicazione il regime autorizzatorio ordinario previsto dall’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006.
L’esclusione dall’autorizzazione ordinaria non comporta automaticamente l’esonero dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di Valutazione di Incidenza (VIncA). Il MASE precisa che si tratta di procedimenti autonomi, disciplinati dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006, che restano applicabili quando ne ricorrono i presupposti.
L’interpello chiarisce che non esiste una regola valida in ogni caso. Il soggetto tenuto a presentare l’istanza di VIA va individuato in base ai rapporti contrattuali e al ruolo di proponente del progetto, come definito dal D.Lgs. 152/2006.
Anche quando la gestione dell’impianto è affidata in appalto, il direttore o responsabile sanitario e il gestore condividono le responsabilità previste dall’articolo 7 del DPR 254/2003 per il corretto funzionamento dell’impianto e del processo di sterilizzazione. La norma, al comma 3, specifica infatti: Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
I rifiuti sanitari sterilizzati assumono la classificazione prevista dal DPR 254/2003 (ai sensi dell’articolo 9, comma 1) – codice EER 20 03 01 – e seguono il regime dei rifiuti urbani.
I rifiuti così classificati possono essere gestiti nell’ambito del servizio pubblico di raccolta oppure affidati a operatori privati autorizzati per le attività di recupero o riciclo, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.
Per un’analisi completa dei quesiti e delle risposte fornite dal Ministero è possibile consultare il testo integrale dell’interpello pubblicato sul portale istituzionale del MASE al seguente link:
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