21.10.26
25.03.25 - Salvatore Casarrubia
Il tema del campionamento dei rifiuti da parte della polizia giudiziaria solleva questioni rilevanti sia dal punto di vista procedurale che normativo. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 44033 del 3 dicembre 2024 fornisce un importante chiarimento sul diritto al contraddittorio nelle operazioni di prelievo e analisi dei rifiuti, un aspetto cruciale per garantire la correttezza e l’affidabilità delle indagini ambientali.
Nell'articolo
Quanto alle tecniche di campionamento dei rifiuti, se è vero che tale attività può essere particolarmente delicata in merito alla scelta delle metodiche da adottare e della rappresentatività del campione (circostanza che rende consigliabile assicurare in ogni caso il contraddittorio), la Corte di giustizia Ue (sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17, V.) ha precisato che in materia di rifiuti è richiesto solamente che:
La sentenza in commento parte da una complicata distinzione del “rilievo”, dall’accertamento tecnico in sede penale, nel senso che soltanto nel secondo caso sussiste il diritto dell’indagato di essere avvisato a partecipare e di farsi assistere da una persona di fiducia, ai sensi dell’art. 360 c.p.p.
La distinzione è così enucleata:
Ciò posto, seguendo quanto in massima, la Corte di Cassazione, di fatto sminuendone l’importanza, attribuisce all’attività di campionamento dei rifiuti la “natura” di mero rilievo, salvo che, nel singolo caso specifico, non siano richieste “specifiche competenze ovvero si debba ricorrere a tecniche particolari e in tal caso anche l’attività di prelievo assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il Codice prevede per la acquisizione della prova scientifica”.
Il tema del campionamento dei rifiuti si inserisce in un quadro normativo complesso che comprende:
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