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Tariffe per procedimenti ambientali: un Regolamento in Gazzetta

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Entrerà in vigore il 17 gennaio il recentissimo Decreto 25 ottobre 2016 n.245 (pubblicato in GU n.1 del 2 gennaio 2017) che costituisce Regolamento per la determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) alla luce del Testo Unico Ambientale.

Tali procedimenti sono previsti nel Codice Ambiente parte seconda, titolo II, «Valutazione ambientale strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione di impatto ambientale», nonchè all’art. 33 (che espressamente prevede il decreto appena emanato)
Il regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore (art.6) e detta diverse tariffe per i nuovi procedimenti ed una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati.

Le tariffe per la VIA
Ai sensi dell’Art. 2 gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA ai sensi dell’art. 23 del Codice Ambiente;
b) 0,25 per mille del valore dell’opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell’importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilita’ a VIA, ai sensi dell’art. 20 del Codice Ambiente.

Le tariffe per la VAS
Ai sensi dell’Art. 3 gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS sono:
a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del Codice Ambiente;
b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del Codice Ambiente, qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma;
c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Codice Ambiente.

Richieste di riesame
Per le richeiste di riesame gli oneri dovuti per le richieste di riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura:
a) del 25% di quanto gia’ versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;
b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.

Modalità di versamento
Nell’art.5 si ricorda che le modalità di versamento saranno stabilite da un prossimo decreto (da adottarsi entro 90 giorni dall’emanazione del decreto), ma per il momento le ricevute in originale dell’avvenuto pagamento degli oneri economici vanno presentate contestualmente all’istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi della circolare del Ministero dell’ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, (in GU n. 305 del 30 dicembre 2004, nonché sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Disciplina transitoria
L’art.6 detta invece la Disciplina transitoria dovuti in relazione alle procedure di VIA avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016
Gli oneri economici per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono determinati come di seguito:
a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) 0,25 per mille del valore dell’opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell’istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Tale ultimo importo, suddiviso per le annualita’ previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, andrà versato entro il 30 gennaio di ogni anno.

Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del regolamento di cui al DM 25 ottobre 2016 n.245, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l’importo è dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica;
Quanto agli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già’ versato a titolo di 0,5 per mille.

Riferimenti normativi:
DECRETO 25 ottobre 2016, n. 245 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante modalita’ di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal Codice Ambiente.
(GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017)
Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2017

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Redazione InSic

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