Quando uno scarico di acque reflue può essere considerato “industriale” e richiede un’autorizzazione preventiva? Una recente decisione della Cassazione chiarisce che il criterio decisivo non è il livello di inquinamento delle acque, ma la loro origine e il collegamento con un’attività economica.
- Il caso: scarico in fognatura senza autorizzazione
- Acque reflue industriali: la nozione rilevante ai fini penali
- Lo scarico in fognatura richiede l’autorizzazione preventiva
- L’assimilazione alle acque reflue domestiche
- La prova dell’assimilazione grava sull’interessato
- I principi chiave su scarichi e acque reflue industriali
- Domande frequenti su scarichi, acque reflue industriali e autorizzazioni
- Quando uno scarico è considerato industriale?
- Le acque reflue di una lavanderia sono sempre industriali?
- Chi deve dimostrare l’assimilazione alle acque reflue domestiche?
- Strumenti e risorse per l’approfondimento
- Approfondimenti a cura dell’autore
Il caso: scarico in fognatura senza autorizzazione
La vicenda trae origine dalla condanna pronunciata nei confronti del titolare di un’attività di lavanderia, ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 124 e 137 del D.Lgs. 152/2006. Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato aveva effettuato lo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica senza la necessaria autorizzazione. La difesa contestava la qualificazione industriale dello scarico, sostenendo che tale natura era stata desunta soltanto dall’etichetta della lavatrice utilizzata, qualificata come “industriale”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19255 del 27 maggio 2026, ha tuttavia rigettato questa impostazione, confermando la rilevanza penale della condotta.
Acque reflue industriali: la nozione rilevante ai fini penali
Il punto di partenza è la definizione di acque reflue industriali contenuta nel D.Lgs. 152/2006.
Secondo la Cassazione, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti dallo svolgimento di attività produttive, commerciali, artigianali o di prestazione di servizi, quando siano diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Il dato decisivo non è, quindi, il grado di inquinamento del refluo. Non occorre dimostrare che le acque siano particolarmente contaminate o pericolose. Ciò che rileva è la loro provenienza: se il refluo deriva da un’attività economica organizzata e non è riconducibile al metabolismo umano o alle ordinarie attività domestiche, esso può assumere natura industriale.
In altri termini, la qualifica di scarico industriale non dipende soltanto dalla presenza di sostanze inquinanti, ma dalla relazione funzionale tra il refluo e l’attività produttiva, commerciale o di servizio da cui esso proviene.
Lo scarico in fognatura richiede l’autorizzazione preventiva
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge. Tra queste deroghe rientrano gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria, che sono normalmente ammessi nel rispetto dei regolamenti del gestore del servizio idrico integrato.
Diverso è il caso degli scarichi di acque reflue industriali. Per questi, l’assenza di autorizzazione non determina soltanto una irregolarità amministrativa, ma può integrare una fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006.
L’assimilazione alle acque reflue domestiche
Il passaggio centrale della sentenza riguarda il tema dell’assimilazione alle acque reflue domestiche.